Ordinanza n. 142/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2637/2019, pubblicata il 15 marzo 2019, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 24751/2017, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2637/2019, con corresponsione solo parziale degli arretrati relativi all'indennità integrativa speciale
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero avesse dato esecuzione solo parziale alla sentenza civile passata in giudicato, la quale aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione tabellare, inclusa l'indennità integrativa speciale per il periodo di servizio prestato all'estero, con restituzione degli importi trattenuti e corresponsione degli interessi legali dalla maturazione al saldo. In particolare, pur avendo individuato correttamente la quota lorda di indennità integrativa speciale dovuta, l'Amministrazione avrebbe erroneamente calcolato l'imponibile fiscale applicando trattenute previdenziali a carico della lavoratrice per euro 4.266,52, omettendo quindi di corrispondere o restituire tale somma. La ricorrente ha inoltre lamentato l'omessa corresponsione degli interessi legali maturati sui ratei arretrati già pagati, ove non liquidati, decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Rilevata la contestazione relativa all'esecuzione solo parziale della sentenza e la necessità di verificare analiticamente il calcolo degli arretrati, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando al Ministero di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata sull'attività esecutiva svolta, con chiara indicazione delle modalità di computo delle somme, delle trattenute previdenziali e degli interessi legali. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, volto a verificare la corretta esecuzione del giudicato.
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire dalla pubblica amministrazione una relazione dettagliata sull'attività esecutiva e sui relativi conteggi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando sia contestata l'esatta quantificazione delle somme corrisposte in esecuzione del giudicato, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione analitica sulle attività svolte e sui criteri di calcolo applicati prima di definire la controversia.
- L'adempimento solo parziale o inesatto di una sentenza che riconosce somme retributive richiede la verifica non soltanto dell'importo lordo riconosciuto, ma anche delle trattenute applicate e degli interessi maturati secondo quanto stabilito dal giudicato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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