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Legge

L.R. Abruzzo 29/2011

Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 29/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime l’ARSSA e trasferisce funzioni, personale e beni alla Regione Abruzzo, riorganizzando le strutture della Giunta, soprattutto nella Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale. Disciplina anche la liquidazione dell’ente, la successione nei rapporti, alcune regole transitorie e la copertura finanziaria, con termini ormai conclusi (liquidazione entro il 31 dicembre 2012, misure transitorie 2011-2012).

Soppressione dell’ARSSA e riordino dei servizi di sviluppo agricolo

Soppressione dell’ARSSA e riordino dei servizi di sviluppo agricolo

La legge regionale disciplina la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) della Regione Abruzzo e il conseguente trasferimento delle funzioni, del personale e dei rapporti giuridici alla Regione. Il provvedimento è finalizzato alla riduzione della spesa pubblica e alla razionalizzazione dei servizi agricoli e di sviluppo rurale sul territorio regionale.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Abruzzo e interviene sull’organizzazione dei servizi pubblici regionali in materia agricola. La soppressione dell’ARSSA è disposta in coerenza con la normativa statale e regionale richiamata nel testo, con l’obiettivo di contenere la spesa e di riorganizzare le attività già svolte dall’Agenzia.

Soppressione dell’ARSSA e trasferimento delle funzioni

L’ARSSA, istituita nel 1996, viene soppressa. Tutte le funzioni e competenze già attribuite all’Agenzia sono trasferite alla Giunta regionale, che ne assume la titolarità e la gestione.

Allocazione delle funzioni nelle strutture regionali e personale

Le funzioni trasferite sono collocate nelle strutture organizzative della Giunta regionale, con priorità nella Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, data la stretta connessione con le competenze di tale Direzione.

Il personale di ruolo dell’Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, è immesso nel ruolo unico del personale regionale. La dotazione organica regionale può essere incrementata in conseguenza di tale immissione, e il personale conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale già in godimento al momento della soppressione.

Servizi dedicati a ricerca, innovazione e sviluppo rurale

La Giunta regionale deve definire e strutturare, entro 4 mesi dalla soppressione dell’ARSSA, due o più servizi nell’ambito della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale. Tali servizi sono destinati ad assorbire le funzioni già esercitate dall’Agenzia e possono includere ulteriori competenze a supporto del sistema locale delle imprese agroalimentari e della green economy.

I servizi devono essere dotati del personale necessario, con priorità per quello proveniente dall’ARSSA, nonché di attrezzature e strutture idonee a svolgere in modo efficiente ed economico attività quali ricerca e innovazione, assistenza alle imprese, promozione e marketing, qualità e certificazione, riconversione produttiva, sviluppo rurale, programmazione settoriale, sicurezza alimentare ed educazione al consumo.

La ristrutturazione della Direzione regionale deve evitare sovrapposizioni di competenze e ripetizioni di attività, tenere conto delle sinergie tra le attribuzioni e della distribuzione territoriale delle sedi e dei servizi all’utenza. L’approvazione della ristrutturazione avviene previa audizione delle Commissioni consiliari competenti.

I servizi sono collocati presso la sede dell’ARSSA ad Avezzano.

Liquidazione dell’ente soppresso

La liquidazione dell’ARSSA è affidata a un Commissario liquidatore nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente della Giunta competente in materia di politiche agricole. L’incarico può essere attribuito, salvo rinuncia, al Commissario straordinario già in carica al momento dell’entrata in vigore della legge.

La nomina deve intervenire entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il decreto di nomina stabilisce l’eventuale compenso e il termine finale della liquidazione, che non può comunque superare il 31 dicembre 2012.

Fino alla nomina del Commissario liquidatore, il Commissario straordinario continua a operare in regime di prorogatio.

Il Commissario liquidatore sottopone alla Giunta regionale l’elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni mobili e immobili. Gli atti deliberativi del Commissario relativi agli affari correnti e alla gestione economico-patrimoniale sono soggetti al controllo della Giunta secondo la disciplina già prevista per l’Agenzia soppressa. Per le attività di competenza, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Giunta, scelto tra i dipendenti già in servizio presso l’Agenzia.

Inventario dei beni, rapporti giuridici e contenzioso

Il Commissario liquidatore deve redigere l’inventario dei beni di proprietà dell’ARSSA esistenti al momento della soppressione; tali beni sono trasferiti alla Regione Abruzzo.

È previsto un elenco distinto per i terreni e le opere della riforma fondiaria. Per tali beni l’iscrizione catastale e nei registri immobiliari avviene a favore della Regione Abruzzo con la dicitura “Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria”.

Deve inoltre essere predisposto l’elenco dei procedimenti giudiziari pendenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento della soppressione.

I beni patrimoniali di valore storico ricadenti nella bonifica e nei territori del Fucino sono iscritti nel patrimonio indisponibile della Regione e sono quindi inalienabili.

Successione nei rapporti dopo la liquidazione

Conclusa la procedura di liquidazione, la Regione Abruzzo subentra all’ARSSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario liquidatore durante il mandato.

Norme transitorie sul personale e copertura finanziaria

Fino alla loro assegnazione alle strutture della Giunta regionale, i dipendenti di ruolo dell’ARSSA titolari di incarichi di responsabilità di servizio o di ufficio mantengono il trattamento economico connesso agli incarichi in essere alla data di soppressione.

La spesa per il personale trasferito all’organico della Giunta è coperta, fino al 31 dicembre 2011, con i fondi di bilancio già assegnati all’Agenzia. Dal 2012 le risorse necessarie sono determinate con legge di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Ai dipendenti della soppressa Agenzia in possesso dei requisiti per l’esonero, la domanda poteva essere presentata entro settembre 2011 per l’esercizio della facoltà entro il 31 dicembre 2011.

Anche i costi derivanti dalla nomina del Commissario sono posti a carico dei fondi già assegnati all’Agenzia. La legge dichiara che la sua attuazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Abruzzo.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Diversi profili della disciplina avevano termini già conclusi alla data odierna, in particolare la liquidazione dell’ARSSA entro il 31 dicembre 2012 e le misure transitorie e finanziarie riferite agli esercizi 2011 e 2012.

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