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Legge

L.R. Abruzzo 28/2011

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Abruzzo, pianificazione antisismica, autorizzazione sismica, deposito dei progetti, vigilanza, controlli, contributi e sanzioni per opere e costruzioni in zone sismiche. Coordina le competenze di Regione e Comuni, prevede microzonazione sismica e usa la piattaforma MUDE. Talune disposizioni hanno subito sospensioni e rinvii storici, ormai esauriti.

Norme regionali abruzzesi per la prevenzione del rischio sismico e i procedimenti edilizi in zona sismica

Norme regionali abruzzesi per la riduzione del rischio sismico e i procedimenti in zona sismica

La legge disciplina, nel territorio della Regione Abruzzo, le misure di prevenzione e riduzione del rischio sismico, la pianificazione urbanistica coerente con la pericolosità sismica e i procedimenti amministrativi relativi a autorizzazione, deposito, vigilanza e controllo delle opere in zona sismica.

Finalità e principi generali

La disciplina è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità e al miglioramento delle azioni di prevenzione e riduzione del rischio sismico, nel rispetto dei principi statali e del testo unico dell’edilizia. I contenuti della legge prevalgono sugli strumenti di pianificazione e regolamentari ai vari livelli di governo.

Funzioni regionali e coordinamento amministrativo

La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto agli enti locali. Promuove inoltre:

  • indagini per la valutazione del rischio sismico;
  • formazione e aggiornamento del personale regionale ed enti locali, anche con il coinvolgimento degli ordini professionali;
  • sviluppo di un sistema informativo integrato per la gestione telematica delle pratiche sismiche e delle banche dati.

Per tali finalità può stipulare convenzioni con istituti e centri di ricerca. È istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento per uniformare le attività degli uffici regionali competenti; la Giunta può anche istituire Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto senza nuovi oneri.

Pianificazione territoriale, provinciale e comunale

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione del rischio sismico mediante analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, orientando le scelte localizzative e le trasformazioni urbane secondo i criteri di prevenzione e mitigazione.

A livello provinciale il PTCP deve individuare le aree a maggiore rischio sismico e definire indirizzi generali sugli usi ammissibili. Le Province erano tenute ad adeguare o integrare i propri strumenti entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge, armonizzando i piani comunali lungo le aree confinanti per una fascia non inferiore a 500 metri.

A livello comunale gli strumenti urbanistici sono integrati con la normativa sismica sin dall’entrata in vigore della legge, compresa l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni. I Comuni devono integrare i propri strumenti con gli studi di microzonazione sismica e con la carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, secondo programmi annuali regionali. La Regione eroga contributi per la realizzazione e valida gli studi; gli aggiornamenti successivi restano a carico dei Comuni.

Microzonazione sismica e strumenti urbanistici

L’adozione della carta delle microaree può avvenire:

  • con deliberazione consiliare immediatamente efficace, se coerente con gli strumenti vigenti;
  • oppure come variante urbanistica, se comporta modifiche agli strumenti vigenti.

I Comuni dell’area cratere con studi già realizzati e validati, e quelli per cui la validazione regionale intervenga successivamente, devono avviare le procedure entro tre mesi, secondo i casi previsti dalla legge.

L’adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali richiede la preventiva validazione regionale dello studio di microzonazione e l’adozione della carta delle microaree, da allegare alla richiesta di parere ex art. 89 del d.P.R. 380/2001. La Regione conclude la validazione entro 90 giorni dalla richiesta comunale.

I Comuni devono approvare il Piano di Emergenza Comunale e recepirne i contenuti negli strumenti urbanistici, procedendo inoltre alla verifica e all’aggiornamento periodico secondo le modalità regionali.

Regime di inadempienza in materia urbanistica

Se un Comune non adotta la carta delle microaree entro i termini, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta entro 30 giorni, con oneri a carico del Comune inadempiente. Se il Comune non provvede al Piano di Emergenza Comunale o al suo aggiornamento, la Regione segnala l’inadempienza alla Prefettura competente.

Ambito di applicazione dei procedimenti sismici

Le disposizioni sui procedimenti sismici si applicano a nuove costruzioni, interventi sul patrimonio edilizio esistente, ampliamenti, sopraelevazioni e varianti ai progetti in zona sismica.

Non si applicano, tra l’altro, alle opere e infrastrutture statali indicate dalla legge, a strade e autostrade di competenza statale, ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, alle opere nel demanio marittimo/fluviale/lacustre di competenza statale e ad alcune specifiche opere ferroviarie, portuali e di trasporto nazionale. Sono esclusi anche i trabucchi e manufatti assimilati disciplinati dalle leggi regionali speciali richiamate.

La disciplina non si applica inoltre ad alcuni progetti e lavori ricadenti nel Codice dei contratti pubblici e già positivamente verificati ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 36/2023: in tali casi il progetto, con attestazione della verifica positiva, è depositato telematicamente presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

Autorizzazione sismica

Nelle zone sismiche, gli interventi “rilevanti” ai sensi dell’art. 94-bis del d.P.R. 380/2001 non possono iniziare senza preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti. L’autorizzazione è richiesta anche per:

  • interventi edilizi sugli abitati da consolidare e nelle zone di attenzione per instabilità di versante attiva;
  • interventi eseguiti senza o in difformità da autorizzazione/deposito o dalle norme tecniche vigenti al tempo della costruzione;
  • interventi, diversi da quelli locali, relativi a determinati edifici e opere infrastrutturali situati in località sismiche, escluse le zone 3 e 4;
  • sopraelevazioni degli edifici.

Per gli abitati da consolidare l’autorizzazione sismica assorbe anche l’autorizzazione prevista dal testo unico edilizio. Per le sopraelevazioni si tiene conto anche delle analisi e degli accertamenti strutturali necessari per la certificazione prevista dal d.P.R. 380/2001.

L’inizio lavori deve essere comunicato contestualmente allo sportello unico, all’ufficio regionale competente e al collaudatore, ove previsto. I lavori devono iniziare entro il termine previsto dalle norme edilizie, comunque dopo il rilascio dell’autorizzazione; in difetto l’autorizzazione decade. L’omessa comunicazione di inizio lavori comporta sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento attuativo.

In caso di nuova classificazione sismica o nuova normativa di settore, l’autorizzazione va rinnovata solo previo adeguamento del progetto, salvo il regime transitorio statale.

Procedimento per l’autorizzazione sismica

L’interessato presenta telematicamente l’istanza allo sportello unico competente, allegando asseverazione e progetto esecutivo delle strutture. Lo sportello trasmette la pratica agli uffici regionali entro 5 giorni.

L’ufficio regionale:

  • rilascia l’autorizzazione entro il termine previsto dall’art. 94, comma 2, del d.P.R. 380/2001;
  • comunica il provvedimento telematicamente allo sportello unico e per conoscenza agli altri soggetti interessati;
  • in caso di diniego, comunica il provvedimento entro lo stesso termine.

Il termine può essere sospeso una sola volta, fino a 30 giorni, per richieste di chiarimenti o integrazioni tecniche. È previsto il contraddittorio con osservazioni scritte entro 10 giorni e, se il diniego finale non accoglie le osservazioni, la motivazione deve darne conto. Decorso inutilmente il termine finale senza diniego motivato, si forma il silenzio-assenso ai sensi del d.P.R. 380/2001. È ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

Deposito sismico per interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza

Per gli interventi di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” il legislatore prevede il preavviso scritto allo sportello unico e il contestuale deposito del progetto esecutivo delle strutture. Il progetto deve essere redatto da professionista abilitato in conformità al d.P.R. 380/2001 e alle norme tecniche per le costruzioni.

La ricevuta telematica protocollata dal Comune costituisce attestazione di avvenuto deposito ed è il presupposto per iniziare i lavori. La ricevuta e la documentazione sono trasmesse al Servizio regionale del Genio Civile competente.

Per le opere con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, il deposito vale anche come denuncia dei lavori ex art. 65 del d.P.R. 380/2001 se la documentazione contiene gli elementi richiesti.

Se sopravviene una nuova classificazione sismica o una nuova normativa di settore, il deposito va rinnovato solo dopo adeguamento del progetto, salvo il regime transitorio statale.

Asseverazioni e verifiche tecniche

I progetti soggetti ad autorizzazione o deposito devono essere accompagnati dall’asseverazione del progettista sul rispetto delle prescrizioni sismiche eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. Il progettista e il direttore dei lavori asseverano anche che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici allegati e che le opere non sono ancora iniziate.

Per edifici e opere infrastrutturali strategiche o rilevanti, in assenza di progetto esecutivo di intervento, la verifica tecnica e la valutazione di sicurezza che non comportino lavori sulla struttura sono depositate presso lo sportello unico, che trasmette copia all’ufficio regionale. Se invece emergono interventi necessari, il soggetto interessato presenta il progetto esecutivo o la richiesta di autorizzazione secondo il regime ordinario.

Procedimenti relativi agli insediamenti produttivi

I progetti relativi a localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione di insediamenti produttivi sono presentati esclusivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente. Nei casi previsti, è possibile avvalersi delle Agenzie per le imprese accreditate.

Per le pratiche sismiche connesse ad autorizzazione e deposito si utilizza la piattaforma regionale MUDE, a servizio dei Geni Civili regionali e dei Comuni.

Vigilanza e controllo sulle opere in zona sismica

La vigilanza e il controllo in tutte le zone sismiche sono svolti ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. 380/2001. Per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, i Servizi regionali del Genio Civile effettuano un sorteggio settimanale delle pratiche trasmesse dai Comuni, in misura del 10% del campione, per i controlli di competenza.

Le attività di controllo seguono le procedure previste per il deposito, salvo semplificazioni introdotte dal regolamento regionale. Il regolamento disciplina anche criteri e modalità di campionamento.

Contributi, spese istruttorie ed esenzioni

Per le autorizzazioni sismiche e per il deposito dei progetti i soggetti privati devono versare un contributo per coprire spese di istruttoria, vigilanza, controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l’esercizio delle funzioni regionali.

I criteri generali sono definiti dal regolamento attuativo e gli importi sono fissati con deliberazioni della Giunta regionale, in relazione alla zonazione sismica, all’entità e alla tipologia dell’intervento. Il mancato pagamento rende improcedibile la domanda.

Sono esclusi dal contributo, dai diritti e dalle spese istruttorie gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

Sanzioni e repressione delle violazioni

Alle violazioni delle norme sui procedimenti di autorizzazione, deposito, vigilanza e controllo si applicano le sanzioni previste dal testo unico dell’edilizia. Per le violazioni relative alle opere in cemento armato, acciaio e altre strutture disciplinate dal testo unico si applicano le corrispondenti sanzioni amministrative previste dalla normativa statale.

Beni culturali ed eliminazione delle barriere architettoniche

Per gli interventi antisismici su edifici o manufatti di carattere monumentale o di interesse archeologico, storico o artistico restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e la relativa normativa tecnica.

Le opere strutturali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei Comuni classificati sismici sono soggette ad autorizzazione sismica o a deposito del progetto, secondo il regime applicabile.

Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa previgente

I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge sono completati secondo la disciplina previgente. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applica la disciplina statale richiamata.

In prima applicazione, fino all’approvazione degli strumenti urbanistici generali con validazione regionale della microzonazione e carta delle microaree, sono ammesse talune approvazioni urbanistiche purché sia realizzato lo studio di microzonazione da allegare alla richiesta di parere ex art. 89 del d.P.R. 380/2001.

La legge prevede anche il trasferimento delle pratiche giacenti o in istruttoria dagli uffici provinciali agli uffici regionali alla data di effettivo trasferimento delle funzioni previste dalla normativa regionale di riordino.

Regolamento attuativo e rinvii

Un regolamento regionale disciplina le modalità operative per autorizzazione sismica, deposito sismico, vigilanza e controlli, nonché il funzionamento dei Tavoli tecnici e lo scambio telematico delle informazioni tra Comuni e Regione.

Per quanto non espressamente disposto, si applica la normativa statale vigente in materia.

Disposizioni finanziarie

Le entrate derivanti dai contributi istruttori sono iscritte nel bilancio regionale e destinate al finanziamento delle funzioni regionali di controllo, vigilanza e riduzione del rischio sismico. La legge disciplina anche la copertura degli oneri per gli studi di microzonazione sismica e per i compensi/rimborsi spese dei componenti esterni dei tavoli tecnici.

Abrogazioni e decorrenza

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le precedenti leggi regionali abruzzesi del 1992 e del 1996 in materia di snellimento delle procedure nelle zone sismiche. La legge è entrata in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

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