L.R. Abruzzo 27/2011
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Abruzzo la prima fase del riordino delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), adegua la l.r. 44/1999 alla l.r. 4/2009, ridefinisce sedi e organi di amministrazione, e prevede una disciplina transitoria commissariale. Alcune misure hanno limiti temporali, come l’adeguamento entro 90 giorni e le commissioni assegnazione alloggi confermate fino al 28 febbraio 2017.
Riordino delle ATER abruzzesi e disciplina transitoria
Riordino delle ATER abruzzesi
La legge regionale disciplina la prima fase del riordino delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) della Regione Abruzzo, in attesa del riordino complessivo degli enti e dell’adozione delle nuove regole su assegnazione, gestione degli alloggi ERP e canoni di locazione. L’intervento si collega all’attuazione della l.r. Abruzzo 4/2009 e modifica la l.r. 44/1999.
Finalità e quadro generale
Il provvedimento ha lo scopo di adeguare la normativa regionale vigente sul riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica alle disposizioni della l.r. 4/2009. La legge si colloca in una fase transitoria, nelle more dell’adozione di una disciplina organica più ampia, che doveva essere attuata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima.
Assetto territoriale delle ATER
Le ATER risultano dislocate con sede nei seguenti territori:
- L’Aquila
- Pescara
- Chieti
- Teramo
- Lanciano
La norma definisce quindi l’articolazione territoriale delle aziende regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
Organi di amministrazione dell’ATER
Il Consiglio di amministrazione dell’ATER è composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente. I componenti devono possedere comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale, oltre a requisiti di professionalità ed esperienza.
La nomina spetta al Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge; il testo richiede inoltre che siano considerate le qualità morali del nominato e l’assenza di condanne penali definitive per delitti contro la pubblica amministrazione. Se il Consiglio regionale non provvede nei termini, la nomina dei membri mancanti è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni successivi alla scadenza prevista.
Durata, decadenza e sostituzioni
Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ma decade comunque all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, in applicazione della disciplina sulle nomine regionali. In tale ipotesi, il nuovo organo deve essere nominato entro 180 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale.
Se uno o più componenti cessano dalla carica, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato. La decadenza dell’intero Consiglio si verifica se cessano due consiglieri oppure il presidente e un consigliere. In tal caso, la cessazione deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale; il Presidente della Giunta dichiara la decadenza con decreto e nomina un commissario per un periodo massimo di 60 giorni, non prorogabile, finalizzato al riavvio della procedura di nomina.
Incompatibilità e compensi
Per tutti i componenti del Consiglio valgono le incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale, nonché quelle che determinano conflitti oggettivi di interesse con le finalità e i compiti dell’ATER.
Ai componenti è attribuito un compenso annuo lordo parametrato all’indennità di carica dei consiglieri regionali:
- 30% per il presidente
- 10% per gli altri componenti
L’indennità del presidente può essere raddoppiata solo se il soggetto, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.
Funzionamento e competenze del Consiglio
Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è demandato allo statuto dell’ATER. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore oppure, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive indicato dal presidente.
Tra le competenze del Consiglio rientrano:
- l’adozione dello statuto, dei regolamenti, della struttura organizzativa e della dotazione organica
- la definizione degli obiettivi pluriennali e annuali, in coerenza con indirizzi e programmazione regionale in materia di edilizia sociale ed ERP, con obbligo di relazione annuale alla Giunta e alla commissione consiliare competente
- l’approvazione dei bilanci economici preventivi pluriennali e annuali, del piano-programma e del bilancio d’esercizio
- la nomina del direttore
- ogni altra funzione prevista dallo statuto, ferme restando le attribuzioni del direttore
Norme transitorie
Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina di riordino delle ATER, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina per ciascuna ATER un commissario e due subcommissari, che esercitano le funzioni dei rispettivi consigli di amministrazione. Tali figure possono essere individuate anche tra dirigenti e funzionari regionali.
Al commissario si applica la disciplina prevista per il presidente del Consiglio di amministrazione dell’ATER quanto al compenso. Per l’ATER con sede a L’Aquila la Giunta può adottare determinazioni derogatorie, in considerazione della gestione post-sisma.
Commissioni assegnazioni alloggi e termini finali
Le Commissioni assegnazioni alloggi restano confermate, con esclusione dei presidenti che mantengono la carica sino all’entrata in vigore delle nuove norme su assegnazione e gestione degli alloggi ERP. Le commissioni dovevano essere ricostituite entro il 28 febbraio 2017, termine ultimo espressamente previsto dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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