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Legge

L.R. Abruzzo 25/2011

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 25/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il Fondo speciale per la perequazione a favore dei comuni montani, la gestione dei BIM e criteri di riparto dei sovracanoni, oltre a misure su autoproduzione idroelettrica, regolarizzazione di utenze potabili e aggiornamento dei canoni per le acque pubbliche. Molte norme operative sono però già abrogate o riferite a termini e annualità ormai conclusi.

Disposizioni sulle acque, fondo per il territorio montano e canoni/concessioni idriche

Disposizioni regionali in materia di acque, territorio montano e canoni idrici

La legge interviene sul sistema di gestione delle acque pubbliche nella Regione Abruzzo, con misure di perequazione a favore del territorio montano, norme sui Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, disciplina dell’autoproduzione idroelettrica e aggiornamento dei canoni di concessione. Una parte rilevante delle disposizioni è oggi superata, abrogata o comunque riferita a termini già scaduti.

Fondo speciale per la salvaguardia del territorio montano

È istituito un Fondo speciale destinato alla salvaguardia e valorizzazione del territorio montano, in considerazione del ruolo del territorio montano e collinare nella tutela e ricarica delle falde acquifere. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall’aggiornamento dei canoni per l’utilizzazione delle acque pubbliche e ha un importo complessivo di 4 milioni di euro annui per il triennio successivo all’entrata in vigore della legge.

Le risorse sono ripartite tra i comuni classificati totalmente o parzialmente montani, con esclusione di quelli con popolazione superiore a 3.000 abitanti, in proporzione alla superficie di ciascuno. L’assegnazione agli enti locali interessati avviene entro il 30 maggio di ogni annualità successiva a quella di istituzione del Fondo. È inoltre previsto un corrispondente stanziamento di 4 milioni di euro su un capitolo di spesa vincolato alla tutela ambientale e idrogeologica, da impegnare solo previa accertata entrata.

Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani e sovracanoni

La legge conteneva una disciplina sulla riperimetrazione dei BIM, oggi interamente abrogata, e una disciplina sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM, anch’essa superata nei suoi effetti pratici dalle modifiche successive e, per le regole sui sovracanoni, da intervenute abrogazioni.

In origine i comuni dovevano esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi entro 180 giorni dall’entrata in vigore; in assenza di parere si confermava l’adesione. Se la maggioranza dei pareri era favorevole, la Giunta regionale poteva deliberare lo scioglimento. In caso di scioglimento, funzioni, beni, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi da sovracanoni venivano trasferiti direttamente ai comuni, con nomina di un Commissario liquidatore per le operazioni di liquidazione.

Le disposizioni sui criteri di riparto dei sovracanoni tra comuni rivieraschi e comuni del BIM, nonché la destinazione degli introiti a opere infrastrutturali e di difesa del suolo, risultano oggi abrogate.

Autoproduzione di energia idroelettrica negli impianti del servizio idrico integrato

La legge favorisce l’installazione di piccoli generatori idroelettrici nei limiti di potenza di 30 kW e prevede criteri prioritari di rilascio delle concessioni a favore dei comuni sedi delle opere di presa, dei residenti nel comune interessato, dei residenti nei comuni montani coinvolti, dei consorzi di bonifica, di società e imprese localizzate nei comuni montani e dell’ERSI. Per impianti tra 30 kW e 3.000 kW la priorità è attribuita ai comuni interessati o a società partecipate dagli stessi; per l’uso di opere demaniali di acquedotto o irrigazione la priorità spetta agli enti e alle società partecipate affidatarie della tutela e gestione delle opere.

Sono inoltre previste centraline idroelettriche in serie con gli acquedotti per ridurre i costi energetici degli impianti di sollevamento e depurazione. La costruzione è subordinata alla concessione dell’utenza potabile, oppure, se manca il titolo, vale anche come autorizzazione provvisoria all’esercizio potabile, con obblighi del T.U. acque; servono il nulla osta del gestore del SII e della ASL e deve essere garantita la quota piezometrica necessaria alla distribuzione a gravità.

I proventi dell’energia prodotta sono destinati in via prioritaria a investimenti; la quota è pari al 50% dei ricavi netti, oppure, se l’energia alimenta gli impianti di sollevamento, è calcolata sui kWh annui prodotti e sul prezzo di cessione comprensivo degli incentivi.

Coso delle condotte e rapporti tra utente e subutente

La Giunta regionale, tramite la direzione competente, stabilisce con l’autorizzazione alle centraline idroelettriche gli oneri a carico dei soggetti autorizzati per l’uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, comprese le condotte di adduzione, e disciplina il rapporto tra utente e subutente. I proventi del couso delle opere di derivazione sono destinati dall’ERSI alla tutela dei beni demaniali acquedottistici. Sono inoltre definite le spese di gestione che il soggetto autorizzato deve corrispondere al gestore del SII.

Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile

La disciplina sulla regolarizzazione delle concessioni per uso potabile è stata completamente abrogata. In origine prevedeva la regolarizzazione, entro il 31 dicembre 2017, delle utenze idropotabili prive del titolo concessorio, con procedure differenziate a seconda che la portata fosse fino a 100 l/s o superiore, obbligo per l’ERSI di predisporre stato di consistenza o progetto definitivo, possibile nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia e autorizzazioni provvisorie fino al rilascio della concessione.

Emergenza di concessioni abusivamente in atto

Per favorire l’emersione dell’uso abusivo delle acque pubbliche, la legge prevedeva la riduzione al 50% della sanzione amministrativa se la domanda di derivazione, con documentazione prescritta, fosse presentata entro il 31 dicembre 2016; la riduzione si applicava anche alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. La norma individuava inoltre ipotesi di particolare tenuità per derivazioni abusivamente in atto entro determinati limiti di portata. La disposizione ha natura storica e non ha più utilità applicativa attuale.

Corretta applicazione dell’ICI su strutture idroelettriche

I comuni erano chiamati ad avviare procedure di corretta catastazione delle strutture assoggettate a ICI relative agli impianti idroelettrici, mentre gli utilizzatori di concessioni idroelettriche dovevano fornire i dati catastali entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Si tratta di una disciplina legata a un tributo ormai superato e quindi priva di concreta rilevanza attuale.

Modifiche alla disciplina regionale dei canoni per le acque pubbliche

La legge modifica la disciplina dei canoni prevista dalla L.R. n. 7/2003. Per alcune concessioni ad uso plurimo non si applica il canone per l’uso antincendio in presenza di un unico concessionario ed esercente globale dell’utilizzazione plurima; per alcune concessioni ad uso igienico-civile si applica il canone più elevato in presenza delle condizioni previste. È inoltre modificata la riduzione del canone per utenze industriali: la riduzione del 50% riguarda l’uso senza restituzione o il riuso a ciclo chiuso.

Dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore sono previsti nuovi costi unitari e minimi per le concessioni di acqua pubblica: per l’idroelettrico, per le utenze oltre 220 kW, 35 euro per kW di potenza nominale; per le utenze fino a 220 kW, 18 euro per kW. Sono inoltre aggiornati altri costi unitari, con incremento del 10% rispetto ai valori vigenti al 31 dicembre 2011, e sono rideterminati i canoni minimi per uso industriale in base ai volumi annui.

La disciplina conteneva anche regole sulla potenza efficiente, sugli acconti annuali, sui conguagli e sulle conseguenze della mancata comunicazione dei dati, ma tali parti risultano colpite da successivi interventi e dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nelle note. È inoltre escluso l’aumento dei canoni per i consorzi di bonifica.

Interpretazione autentica sul contributo idrografico

Il contributo idrografico non si applica alle richieste di concessione di derivazione già in regola con il versamento alla data del 26 febbraio 2005, data di entrata in vigore del relativo comma della L.R. n. 7/2003.

Proroga di scadenze e revisione delle concessioni di derivazione

Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate a enti pubblici, consorzi dei nuclei industriali e consorzi di bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o già scadute senza tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza era differita al 31 dicembre 2012, salvo rinuncia. Le concessioni differite erano soggette a vincolo acquedottistico e a revisione per garantire il deflusso minimo vitale, le priorità d’uso e il bilancio idrico, tenendo conto anche delle utenze potabili prive di concessione ma già esercite in via provvisoria e delle portate destinate a impianti di potabilizzazione già realizzati. Le concessioni per uso irriguo e industriale erano ulteriormente sottoposte ai rispettivi criteri del T.U. acque.

Concessioni di grande derivazione ai Consorzi di bonifica

Per le domande di concessione di grandi derivazioni d’acqua a uso irriguo presentate dai Consorzi di bonifica, l’autorità regionale concedente deve pronunciarsi entro 18 mesi dalla presentazione; lo stesso termine vale per le nuove domande di grandi derivazioni. I Consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei canoni secondo gli usi cui l’acqua è destinata e secondo la disciplina del T.U. acque e della normativa regionale richiamata.

Esenzioni dalla tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche

La legge introduce nell’ordinamento regionale una previsione di esenzione dalla tassa per alcune occupazioni effettuate dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni, loro consorzi, enti religiosi e enti pubblici destinati ad assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Regime finanziario ed entrata in vigore

Gli oneri finanziari della legge gravano sul bilancio regionale per 4 milioni di euro, con imputazione al capitolo dedicato alle attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e agli studi idrogeologici. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

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