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Legge

L.R. Abruzzo 24/2011

Intervento di adeguamento normativo in materia di personale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 3 agosto 2011, n. 24 adegua la disciplina sul personale: utilizzo di graduatorie vigenti e selezioni con punteggi per precari, mobilità per le ATER, modifiche a esonero dal servizio, incarichi dirigenziali e OIV. Interviene inoltre con abrogazioni puntuali su norme precedenti. In vigore dal 13 agosto 2011; alcune misure riguardano espressamente gli esercizi successivi o il 2012-2014.

Adeguamento della normativa regionale abruzzese in materia di personale

Intervento di adeguamento normativo in materia di personale

La legge regionale Abruzzo n. 24 del 2011 interviene in modo puntuale sulla disciplina del personale regionale e di enti collegati, aggiornando regole di reclutamento, mobilità, esonero dal servizio, incarichi dirigenziali e sistema di valutazione delle prestazioni. Il provvedimento opera nel solo ambito della Regione Abruzzo e, per alcune misure, si raccorda a disposizioni statali già vigenti in materia di contenimento della spesa e organizzazione del lavoro pubblico.

Utilizzo delle graduatorie e reclutamento del personale

Per contenere la spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale possono coprire i posti disponibili nella propria dotazione organica utilizzando, prima di bandire nuovi concorsi e dopo aver esperito le procedure di mobilità, graduatorie di idonei ancora vigenti formate da concorsi già espletati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale, tenendo conto del profilo professionale e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale sul contenimento della spesa.

L’utilizzo delle graduatorie è però limitato ai posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie stesse.

Selezioni per assunzioni a tempo indeterminato e punteggi per esperienza pregressa

La Giunta regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato, sempre nel rispetto dei vincoli statali richiamati dalla legge. Nelle selezioni possono essere riconosciuti punteggi specifici, legati al periodo di impiego effettivamente svolto presso uffici dell’Amministrazione regionale o enti strumentali, a favore di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato.

I punteggi preferenziali non possono comunque superare un terzo del punteggio complessivo e devono essere calibrati in modo da non comprimere irragionevolmente la partecipazione dei concorrenti esterni. Il numero dei posti a concorso non può inoltre eccedere le disponibilità previste dagli atti programmatori vigenti della dotazione organica.

È inoltre previsto che l’attuazione di tali disposizioni non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Disposizioni sul personale delle ATER

Le ATER, nel rispetto della dotazione organica vigente, possono avvalersi prioritariamente di personale a tempo indeterminato della Regione Abruzzo tramite l’istituto della mobilità previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Abrogazioni e rimozioni di precedenti norme regionali sul personale

La legge abroga alcune previsioni pregresse: l’articolo 11 della legge regionale n. 49 del 2010, i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 della legge regionale n. 118 del 1998, e l’articolo 47 della legge regionale n. 1 del 2011. Si tratta di interventi di coordinamento che eliminano norme non più compatibili con il nuovo assetto della materia.

Regime di esonero dal servizio e proroga temporale

La disciplina dell’esonero dal servizio contenuta nella legge regionale n. 1 del 2010 viene estesa espressamente, per effetto del richiamo al 2012, 2013 e 2014, anche agli esercizi successivi al 2011 e anche al personale degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale e organizzativa.

La richiesta di esonero, una volta notificato il provvedimento di accoglimento dall’ente competente, diviene irrevocabile.

Per la gestione dell’istituto:

  • il personale collocato in esonero non è reintegrabile negli anni in cui può essere presentata la richiesta di esonero;
  • il trattamento economico accessorio è pari al 50% di quello spettante per competenza nell’anno precedente;
  • la disciplina si applica anche al personale a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, con riferimento alla categoria posseduta nel contratto stabile.

La posizione di esonero non consente di instaurare nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con redditi derivanti da lavoro autonomo o da collaborazioni e consulenze con soggetti privati diversi dalle pubbliche amministrazioni e da società o consorzi da esse partecipati, purché l’attività non arrechi pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

Incarichi dirigenziali e sostituzioni temporanee

La normativa regionale sull’organizzazione del lavoro viene aggiornata per disciplinare le sostituzioni dei dirigenti e gli incarichi ad interim. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto o di un dirigente, le funzioni possono essere conferite temporaneamente dalla Giunta regionale, su proposta del componente di Giunta competente, a un altro dirigente.

Se l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non supera trenta giorni lavorativi continuativi, la sostituzione è disposta direttamente dal Direttore, che conferisce l’incarico a uno dei dirigenti assegnati alla Direzione.

Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere coperte con incarichi ad interim per esigenze straordinarie, con questi limiti:

  • a ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico ad interim;
  • il dirigente assume la titolarità della posizione dal momento della sottoscrizione del contratto di incarico;
  • al dirigente incaricato spetta il 50% dell’indennità di posizione prevista per il posto vacante.

Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV)

La legge ridisegna il sistema di valutazione delle prestazioni amministrative regionali affidando le funzioni previste dal decreto legislativo n. 150 del 2009 all’Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV). Sono istituiti due organismi distinti, uno per la Giunta regionale e uno per il Consiglio regionale, entrambi in posizione di autonomia e con competenze anche di controllo strategico.

Per l’OIV della Giunta è previsto anche il supporto per gli enti strumentali della Regione Abruzzo.

Ciascun OIV è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza nel management, nella valutazione delle prestazioni e del personale. La nomina avviene rispettivamente da parte della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con rispetto dell’equilibrio di genere. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Sono previste cause di incompatibilità e divieto di nomina per soggetti che abbiano incarichi politici, cariche in partiti o sindacati, rapporti continuativi con tali soggetti, nonché per chi abbia avuto incarichi o collaborazioni con la Regione Abruzzo, i suoi enti strumentali o società partecipate nel triennio precedente.

Le modalità organizzative, i criteri di nomina, il regime contrattuale e il compenso sono demandati a deliberazione dell’organo di direzione politica. L’OIV della Giunta si avvale del Servizio “Controllo contabile ed ispettivo” e del Servizio “Controllo di Gestione”; quello del Consiglio si avvale dell’Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.

È inoltre prevista una struttura tecnica permanente di supporto, collocata presso un servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, con responsabilità affidata a soggetto dotato di specifica professionalità. Tale struttura cura anche le forme di conciliazione e il contenzioso relativi al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il supporto è assicurato da un ufficio individuato con atto organizzativo dell’Ufficio di Presidenza.

In prima applicazione, l’OIV deve elaborare lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni in tempo utile a garantirne la piena operatività dal 1° gennaio 2012.

I relativi oneri sono coperti nei limiti delle risorse già destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprese quelle iscritte nei bilanci degli enti strumentali.

Fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge, le funzioni dell’OIV sono svolte dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione della Giunta, del Consiglio e degli enti strumentali. Nelle more della costituzione dell’OIV, le funzioni dei nuclei scaduti degli enti strumentali sono svolte dal NIV della Giunta regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 13 agosto 2011.

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