Cassazione Penale, Sentenza n. 24615/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in riforma della condanna di primo grado, aveva assolto Kurtsopulos dall'accusa di concussione consumata e di tentata concussione relative alla vicenda connessa al rilascio/voltura di un'autorizzazione regionale per un reparto di riabilitazione estensiva extraospedaliera. Il Procuratore generale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per valutazione parcellizzata e manifestamente illogica delle prove: a suo avviso la Corte territoriale aveva indebitamente trascurato le dichiarazioni della persona offesa (Giuseppe Liotti), le intercettazioni e le ammissioni del coimputato Orlando che dimostravano la concertazione tra Kurtsopulos e il funzionario regionale Perelli (pressioni, richieste di assunzione di Giuseppina Acquaviva come 'quid pro quo', ritardi istruttori e minacce relative al rilascio dell'autorizzazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure sulla inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (valutazione parziale delle prove, aporie e mancato confronto con le argomentazioni del primo giudice). Ha annullato la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio, con indicazione di colmare le lacune motivazionali e riesaminare unitariamente il materiale probatorio; la Cassazione ha inoltre rimesso alla nuova Corte la decisione sulle eventuali richieste delle parti civili.
Norme richiamate
artt. 81, 56 e 317 c.p.
Le norme richiamate riguardano la partecipazione e il tentativo (artt. 81 e 56 c.p.) e il reato di concussione (art. 317 c.p.); nella vicenda erano contestate la concussione consumata e la tentata concussione in concorso con pubblici funzionari
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430
Principio secondo cui il giudice d'appello che assolve in contrasto con la sentenza di condanna non è obbligato a riesaminare oralmente i testi, ma deve fornire motivazione puntuale e razionale che giustifichi la diversa valutazione delle prove; applicato dalla Cassazione per censurare la motivazione mancante o insufficiente della Corte territoriale
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello assolve in riforma di una condanna il giudice non è obbligato a rinnovare integralmente l'istruttoria, ma deve motivare in modo analitico e razionale la diversa valutazione delle stesse prove esistenti
- La mera elencazione delle risultanze probatorie senza un confronto unitario con la motivazione del primo giudice e senza spiegare perché quelle stesse risultanze non giustificano la condanna è insufficiente e può determinare annullamento per carenza di motivazione
- Le dichiarazioni della persona offesa, le intercettazioni e le ammissioni di coimputati costituiscono elementi che devono essere valutati unitariamente; il frazionamento artificioso delle prove può oscurare la lettura complessiva e rendere la decisione viziata
- Il Procuratore può impugnare la decisione assolutoria per vizio di motivazione e ottenere l'annullamento con rinvio quando emerga che la Corte d'appello non abbia adeguatamente argomentato la riforma rispetto alla sentenza di primo grado
- In casi di presunte pressioni legate a provvedimenti amministrativi (ritardi istruttori, richieste di assunzione come possibile corrispettivo), è essenziale che il giudice motivi il nesso causale tra condotta (minacce/ritardi) e conseguente decisione della vittima
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