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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08115/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società che gestisce una rete di metanodotti ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento e la rendita di un'unità immobiliare costituita da punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti sita nel Comune di Marmirolo. La contribuente aveva richiesto in DOCFA l'attribuzione della categoria E/9 e di una rendita inferiore; l'Ufficio aveva invece attribuito la categoria D/1 e una rendita maggiore. I giudici di merito avevano confermato la tesi dell'Amministrazione, ritenendo l'immobile riconducibile alla categoria D e valorizzando la sua destinazione a speciali esigenze di attività industriale, nonché l'asserita irrilevanza del requisito della finalità pubblica rispetto alla categoria E/9. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione degli artt. 5 R.D. 13 aprile 1939, n. 652, 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, sostenendo che il cespite fosse privo di autonomia funzionale e reddituale, requisito che esclude la corretta classificazione nella categoria D e che impone invece l'inquadramento nella categoria E/9; ha inoltre contestato che la CTR avesse escluso la rilevanza della strumentalità al servizio pubblico e della disciplina speciale della categoria E.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse violato il combinato disposto delle norme catastali e dell'art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, perché aveva valorizzato la natura industriale e la supposta autonomia del bene senza accertare in modo decisivo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale e la strumentalità al servizio pubblico. La Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione

  • art. 5 R.D. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato come base della disciplina catastale, in combinazione con l'art. 40 d.P.R. n. 1142/1949, per la verifica dell'autonomia funzionale e reddituale dell'unità immobiliare

  • art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamato come norma che, insieme all'art. 5 del R.D. n. 652/1939, impone che l'unità immobiliare sia funzionalmente e redditualmente autonoma ai fini del classamento

  • art. 2, comma 40, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    la Corte lo interpreta come disposizione che impedisce di includere nella categoria E immobili o porzioni che abbiano autonoma funzionalità e redditività; nel caso concreto la CTR ne avrebbe disatteso la portata

  • art. 7, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato per evidenziare la rilevanza della distinzione tra immobili delle categorie E e quelli della categoria D ai fini dell'esenzione ICI

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    richiamato per affermare che la categoria catastale si assegna in base alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare, tenendo conto di caratteri tipologici, costruttivi e consuetudini locali

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale, per l'inclusione o l'esclusione di un bene dalle categorie del gruppo E rileva in modo decisivo la verifica dell'autonomia funzionale e reddituale del cespite, che deve essere effettuata in concreto e non può essere elusa da considerazioni generiche sulla sua destinazione industriale o sulla sua astratta appartenenza a un impianto più ampio.
  • La categoria E presuppone immobili con marcata connotazione tipologico-funzionale tali da risultare estranei a logiche commerciali o industriali; se il bene è in sé privo di autonomia funzionale e reddituale e strumentale al servizio pubblico, la sua classificazione deve essere ricondotta alla categoria E anche quando il soggetto titolare persegua finalità lucrative.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura è fondata quando la decisione di merito non applica correttamente la disciplina catastale speciale e omette l'accertamento dei requisiti normativi decisivi per il classamento, sostituendoli con criteri non pertinenti o con un'erronea esclusione della rilevanza della finalità pubblica.
  • La distinzione tra categoria catastale e regime fiscale non consente di prescindere dai requisiti propri del classamento: la qualificazione catastale segue logiche proprie, ma deve essere coerentemente ricostruita alla luce della normativa speciale che definisce i presupposti delle categorie E e D.

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