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Ordinanza

Ordinanza n. 1505/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 7 febbraio 2024 prot. 141041.

Giustizia amministrativa202400658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione edilizia n. 14 del 7 febbraio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 14 del 7 febbraio 2024, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio è emersa un'eccezione di inammissibilità del ricorso, la cui decisione richiede di verificare la residenza del ricorrente, sia al momento rilevante sia attualmente. Con una precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva ordinato al Comune di produrre copia del diniego di sanatoria edilizia n. 9 del 2021, completa della relata di notificazione, nonché l'estratto dell'ANPR relativo alla residenza del ricorrente. Il Comune ha depositato gli atti del procedimento amministrativo, ma non ha prodotto l'estratto dell'ANPR, ritenuto indispensabile per decidere sull'eccezione di inammissibilità.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né deciso l'eccezione di inammissibilità o la domanda di annullamento. Ha disposto un ulteriore incombente istruttorio, ordinando al Comune di Palermo di produrre entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza l'estratto dell'ANPR relativo alla residenza, all'epoca dei fatti e attuale, del ricorrente. Il giudice ha avvertito che, in caso di mancata produzione, avrebbe tratto definitivamente un argomento di prova a carico del Comune. Ha inoltre disposto la trasmissione dell'ordinanza al Comando della Polizia Municipale di Palermo affinché assista l'articolazione comunale nell'adempimento dell'ordine istruttorio. L'udienza di discussione del merito è stata fissata per il 7 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito dei poteri istruttori e dell'acquisizione degli elementi necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un'eccezione processuale, quale l'inammissibilità del ricorso, dipende dall'accertamento documentale della residenza della parte, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione la produzione dell'estratto dell'anagrafe nazionale della popolazione residente relativo alla situazione storica e attuale.
  • La mancata produzione, da parte dell'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio, di un documento ritenuto indispensabile può consentire al giudice di desumere un argomento di prova sfavorevole all'amministrazione stessa.
  • Un'ordinanza istruttoria che dispone la produzione documentale e rinvia la discussione del merito non definisce la domanda di annullamento né le eccezioni processuali ancora da decidere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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