Cassazione Penale, Sentenza n. 10289/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: (1) nullità della sentenza per presunta indeterminatezza del capo b) dell'imputazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., con la censura che la condotta ascritta al Facchinetti sarebbe stata realizzata solo dalla coimputata; (2) manifesta illogicità e travisamento dei fatti in ordine alla determinazione del profitto del reato e alla valutazione della relazione della Banca d'Italia (argomentando che Facchinetti non avrebbe sottratto somme né ricevuto contanti dalla Scagliotti); (3) violazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in pejus) e carenza di motivazione nella determinazione della pena, lamentando in particolare il raddoppio della pena satellite e la diversa valutazione della gravità relativa dei reati considerati dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è non consentito e manifestamente infondato perché il processo si è svolto con rito abbreviato e, per effetto dell'art. 438 co. 6-bis c.p.p., la richiesta incondizionata del giudizio abbreviato comporta accettazione dell'imputazione salvo nullità assolute; (2) il secondo motivo è fatto-predominante e pertanto improcedibile in sede di legittimità, essendo vietata una nuova valutazione di merito; (3) il terzo motivo è infondato: non sussiste reformatio in pejus posto che la pena complessiva risultante in appello è inferiore a quella di primo grado e la Corte ha adeguatamente motivato gli aumenti per continuazione. Conseguenze processuali: confermata l'irricevibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e obbligo di versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Norma richiamata insieme all'art. 522 relativa alla struttura della sentenza; utilizzata nella censura sulla presunta indeterminatezza dell'imputazione.
art. 522 c.p.p.
Richiamata in relazione alla forma e contenuto della sentenza; oggetto della prima censura difensiva sulla chiarezza del capo b) dell'imputazione.
art. 438, comma 6-bis c.p.p.
Principio applicato dalla Corte: la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità dell'imputazione (salvo nullità assolute), impedendo così al ricorrente di eccepire l'indeterminatezza in sede di cassazione.
art. 597 c.p.p.
Richiamato rispetto al divieto di reformatio in pejus: la Corte afferma che la modifica della pena per uno dei reati satellite è ammissibile se la pena complessiva non risulta più grave rispetto a quella di primo grado.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa, al versamento alla cassa delle ammende.
artt. 640 e 493-ter c.p.
Fatti-reato contestati (truffa e ricettazione/appropriazione in relazione a strumenti bancari): oggetto della condanna in sede di merito richiamata nella decisione.
art. 55 d.lgs. 231/2001
Reato già giudicato con sentenza irrevocabile utilizzato nel confronto ai fini della determinazione della gravità complessiva e della continuazione; la Corte ha ritenuto tale reato più grave sulla base delle circostanze.
artt. 132 e 133 c.p.
Principi richiamati in relazione alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito nella graduazione degli aumenti a titolo di continuazione.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati in relazione alle disposizioni sul trattamento processuale del ricorso e al contraddittorio scritto per il procedimento di cassazione (modalità di trattazione del ricorso).
Massime di principio
- Se il processo si è svolto con rito abbreviato e l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato in modo incondizionato, non è ammissibile in cassazione censurare l'indeterminatezza dell'imputazione salvo che si tratti di nullità assolute; la richiesta abbreviata sanifica molte nullità formali.
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito: i motivi basati su ricostruzioni fattuali o su presunto travisamento della prova sono inammissibili se non rientrano nei limiti stretti consentiti dal controllo di legittimità (es. specifica deduzione di fatto introdotta per la prima volta in appello).
- Il divieto di reformatio in pejus non impedisce all'appello di riequilibrare le pene tra reati diversi purché la pena complessiva non sia più grave di quella di primo grado; la Corte può aumentare la pena per un reato satellite se complessivamente la situazione peggiorativa non si verifica.
- Nella valutazione della gravità relativa di reati collegati (continuazione), il giudice confronta le singole circostanze e il concreto disegno criminoso: il reato 'più grave' si individua anche in base alle circostanze specifiche e non solo all'elemento edittale.
- Chi propone motivi in cassazione deve formulare censure di diritto chiare e autosufficienti: motivi meramente fattuali o vaghi sono improcedibili e comportano il rischio di inammissibilità e condanna alle spese (e sanzioni ex art. 616 c.p.p.).
- Per contestare un presunto travisamento della prova in presenza di una doppia conforme, è necessario dimostrare che la valutazione probatoria censurata sia stata introdotta per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →