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Ordinanza

Ordinanza n. 139/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. uscita n. 0019443 del 17.3.2026 Prefettura Macerata - Area 4 Immigrazione e Diritto di Asilo (all.1) con il quale veniva decretata l'inammissibilità dell'istanza di inserimento nel sistema accoglienza del sig. KHAN Amir Hamza e di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di inserimento nel sistema di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Macerata ha dichiarato inammissibile la sua istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha ritenuto ostativo il superamento del termine di 90 giorni per formulare la richiesta di accoglienza, indicando il 10 novembre 2025 quale data di primo ingresso in Italia. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato l'automatismo della preclusione e la compatibilità della disciplina nazionale con la normativa europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto condivisibili, con rinvio alla motivazione integrale, le argomentazioni del TAR Veneto secondo cui la normativa europea non introduce una preclusione assoluta all'accesso alle misure di accoglienza per la tardiva presentazione della domanda, ma consente eventualmente una riduzione delle misure ove la domanda non sia stata formalizzata senza giustificato motivo. Il Collegio ha inoltre rilevato che la disciplina nazionale sembra introdurre un automatismo insuscettibile di considerare il caso concreto, non gradua le misure di accoglienza e non consente neppure la valutazione della vulnerabilità di superare l'ostacolo costituito dal decorso del termine. Tale meccanismo appare idoneo a negare il tenore di vita dignitoso che la direttiva 2013/33/UE impone comunque di salvaguardare. Nelle more della decisione di merito, il TAR ha ordinato l'immediato inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza, anche considerato che il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale era ancora pendente. È stata fissata l'udienza pubblica del 10 giugno 2027 per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per l'accoglimento della domanda cautelare e per l'adozione della misura interinale di inserimento nel sistema di accoglienza.

  • direttiva 2013/33/UE

    la normativa europea non preveda una preclusione assoluta all’accesso alle misure di accoglienza per il caso di mancata presentazione della relativa domanda entro un termine perentorio, decorrente dall’ingresso nel territorio di uno Stato membro, limitandosi a consentire una riduzione delle misure in parola laddove detta domanda non sia stata formalizzata, senza un giustificato motivo

    La normativa europea, secondo la motivazione richiamata dal TAR, non consente una preclusione assoluta all'accoglienza per il solo superamento del termine, ma ammette eventualmente una riduzione delle misure, preservando in ogni caso un tenore di vita dignitoso.

Massime di principio

  • Il superamento del termine previsto per la presentazione della richiesta di accoglienza da parte del richiedente protezione internazionale non può determinare automaticamente una preclusione assoluta all'accesso alle misure di accoglienza quando la normativa europea consente, al più, una riduzione delle misure in assenza di un giustificato motivo.
  • Una disciplina nazionale che subordini automaticamente l'accesso all'accoglienza al rispetto di un termine, senza consentire la considerazione delle circostanze concrete, senza graduare le misure e senza garantire adeguata rilevanza alla vulnerabilità del richiedente, appare incompatibile con l'obbligo europeo di salvaguardare comunque un tenore di vita dignitoso.
  • Nelle more della definizione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare l'immediato inserimento del richiedente nel sistema di accoglienza quando sussistano profili cautelari di incompatibilità dell'automatismo ostativo con la normativa europea e risulti ancora pendente il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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