Sentenza del 05/04/2022 n. 10898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto la ricorrente solidalmente obbligata al pagamento dell'imposta di registro su una sentenza civile (condanna dei cessati amministratori al risarcimento in favore del fallimento della societa' debitrice). Questioni sollevate: (i) carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione per non aver allegato la sentenza; (ii) erronea qualificazione della cooperativa come "parte in causa" e dunque soggetto solidalmente obbligato ai sensi dell'art. 57 DPR n.131/1986; (iii) questioni procedurali su motivazione dell'appello e applicazione del principio di alternativita' IVA/imposta di registro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta nullita' dell'avviso di liquidazione (ritenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato alla luce del fatto che la sentenza era conosciuta o identificabile e dei criteri esposti), ma ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la cooperativa non fosse soggetta alla solidarieta' tributaria in quanto, dopo il sopravvenuto fallimento della societa' debitrice, l'azione di responsabilita' era proseguita dal curatore fallimentare che subentra nella legittimazione attiva, mentre la cooperativa era divenuta interventore adesivo e rimaneva estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Ne e' conseguito l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti indicati e la decisione nel merito in favore della ricorrente (accoglimento del ricorso originario). Compensazione delle spese di merito; l'Agenzia e' stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimita' in favore della ricorrente (importi liquidati indicati nel dispositivo).
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
L'avviso di liquidazione deve essere motivato; tuttavia l'obbligo di allegazione di atti richiamati riguarda gli atti non gia' noti al contribuente. Se la sentenza e' nota al contribuente o l'avviso riproduce gli elementi essenziali (base imponibile, aliquota, imposta), l'allegazione non e' necessaria salvo contestazione specifica.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro), artt. 52, 54, 57
art. 54, comma 5; art. 57, comma 1; art. 52
Art. 54 definisce contenuto dell'avviso di liquidazione; art. 57 stabilisce la solidarieta' tributaria delle parti in causa ma va interpretato guardando al rapporto sostanziale: la qualita' processuale non basta se il soggetto e' estraneo al rapporto economico dedotto in sentenza. Il giudice deve valutare se l'avviso rende comprensibili base imponibile, aliquota e imposta.
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, parte prima, art. 8
art. 8, lett. b (riferimento alla tassazione delle sentenze che prevedono pagamento di somme)
Individuazione della voce tariffaria applicabile alle sentenze che dispongono pagamento di somme: l'avviso deve indicare la voce e l'aliquota applicata; la cooperativa contestava l'applicazione in solidum.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 146
Il curatore fallimentare subentra nella legittimazione ad agire nelle azioni della massa fallimentare; l'azione di responsabilita' diviene azione di massa esercitata dal curatore, con conseguente perdita di legittimazione attiva autonoma per i creditori sociali che diventano interventori adesivi.
Codice Civile, artt. 2394, 2476, 2487
art. 2394 c.c.; art. 2476 c.c.; art. 2487 c.c., comma 2 (nel testo antecedente alla modifica)
Norme sulla responsabilita' degli amministratori e tutela dei creditori sociali: la giurisprudenza interpreta le norme in modo da riconoscere la legittimazione del curatore anche per societa' a responsabilita' limitata; l'azione per la reintegrazione del patrimonio confluisce nell'azione esercitata dal curatore dopo il fallimento.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 3
Citato come riferimento alla modifica testuale di norme societarie (menzionato nel quadro fattuale in relazione ai rapporti sostanziali valutati).
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa), art. 389
Conferma la valutazione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui l'azione di responsabilita' prevista per le S.r.l. ha analoghe finalita' tutela creditori e, dunque, la legittimazione del curatore ad agire.
Codice di Procedura Civile, artt. 105, 112, 132, 360, 384
art. 105 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c., comma 2; art. 360 c.p.c., comma 1; art. 384 c.p.c., comma 1
Art. 105 (intervento adesivo), 112 e 132 e 360 richiamati in rapporto ai motivi di ricorso per cassazione; art. 384 consente alla Corte di decidere nel merito se non occorrono accertamenti ulteriori.
Massime di principio
- Responsabilita' tributaria sugli atti giudiziari: la solidarieta' prevista dall'art. 57 DPR n.131/1986 riguarda le "parti in causa" ma va valutata rispetto al rapporto sostanziale dedotto in sentenza; la mera partecipazione processuale (o la qualifica come interventore adesivo) non comporta automaticamente responsabilita' solidale se il soggetto e' estraneo alla sfera patrimoniale gravata dalla sentenza.
- Effetti del fallimento sul soggetto passivo dell'imposta di registro: se l'azione di responsabilita' e' proseguita dal curatore fallimentare (subentro ex art. 146 R.D. n.267/1942), i creditori sociali che avevano promosso l'azione diventano interventori adesivi e non possono essere considerati soggetti sostanziali del rapporto tassato; pertanto non sono tenuti in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che incrementa la massa fallimentare.
- Onere di allegazione dell'avviso di liquidazione: l'amministrazione fiscale non e' sempre obbligata ad allegare la sentenza all'avviso di liquidazione se la stessa e' nota al contribuente o l'avviso contiene gli elementi essenziali (oggetto, base imponibile, aliquota, imposta). Tuttavia, se il contribuente contesta specificamente la sufficienza motivazionale o se la pronuncia e' complessa e non agevolmente leggibile, il giudice di merito deve verificare la congruita' motivazionale e l'allegazione puo' divenire necessaria.
- Contesta l'avviso tempestivamente e dettaglia la doglianza: in situazioni analoghe e' consigliabile che il contribuente contesti l'avviso di liquidazione specificando la carenza di motivazione e chieda l'allegazione o la riproduzione delle parti essenziali della sentenza, soprattutto quando la materia fiscale derivi da pronunce complesse o da rapporti plurimi/litisconsorziali.
- Questione IVA vs imposta di registro (principio di alternativita'): qualora rilevante, la deduzione che un credito sia soggetto ad IVA e quindi assoggettato all'imposta di registro in misura fissa va espressamente prospettata e decisa; in cause simili e' bene sollevare e documentare tale profilo in modo puntuale poiche' puo' incidere significativamente sulla misura dell'imposta.
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