Cassazione Civile, Ordinanza n. 23667/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti della socia accomandante della società estinta e provveda poi a un nuovo esame della controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. Non è stato disposto alcun aggravio del contributo unificato in base all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un condominio e alcuni condomini avevano convenuto in giudizio la società costruttrice-venditrice di un edificio per ottenere la condanna all’eliminazione, o al rimborso dei costi di eliminazione, di vizi e difformità dell’opera consistenti, secondo la c.t.u., in difetti di insonorizzazione acustica, di isolamento termico e di costruzione, riguardanti sia parti comuni sia unità esclusive. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, condannando la società al pagamento di somme per serramenti, ascensore, ponti termici e altre opere. Il soccombente aveva proposto appello in proprio e quale accomandatario della società, ma la Corte d’appello aveva rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore nullità/omessa motivazione su fatti controversi e decisivi. La Corte di cassazione non entra nel merito dei vizi edilizi, ma rileva d’ufficio che la società di persone era stata cancellata dal registro delle imprese prima della definizione del primo grado, con conseguente estinzione e perdita della capacità processuale; poiché il ricorso era stato proposto solo dal socio accomandatario e non anche dall’altro socio, sussisteva un difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del socio accomandante, litisconsorte necessario processuale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro di nullità per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non è la ratio decisiva della decisione
artt. 299 e ss. c.p.c.
la cancellazione della società in pendenza o prima della definizione del giudizio determina un evento interruttivo e la successione processuale dei soci
art. 110 c.p.c.
i soci succedono nel processo alla società estinta come successori della parte
art. 331 c.p.c.
in presenza di litisconsorzio necessario processuale va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatto decisivo e per vizio motivazionale
art. 383 c.p.c.
insieme all’art. 331 c.p.c. fonda la rimessione al giudice d’appello per l’integrazione del contraddittorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude, in dipendenza dell’esito del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione anche se non tutti i rapporti pendenti siano stati definiti; da tale momento la società perde la capacità di stare in giudizio.
- Se l’estinzione della società interviene prima della definizione del giudizio, la posizione processuale si trasferisce ai soci, che devono partecipare al processo secondo le regole della successione processuale.
- Quando la società estinta sia parte di una controversia, i soci assumono la veste di litisconsorti necessari processuali; la mancata partecipazione di uno di essi integra un vizio del contraddittorio rilevabile anche d’ufficio in cassazione, purché risulti dagli atti e non sia coperto da giudicato.
- La decisione nel merito non forma giudicato implicito su questioni processuali come la legittimazione o l’integrità del contraddittorio se tali questioni non sono state dedotte e discusse nel contraddittorio delle parti.
- Accertato il difetto di integrità del contraddittorio in appello, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di secondo grado per l’integrazione del contraddittorio e la rinnovazione dell’esame della causa.
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