Sentenza n. 158/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 2535 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 2535 del 2023, relativa alla concessione edilizia in sanatoria, all'ordine di demolizione di una porzione di fabbricato e all'accertamento di inottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la concessione edilizia n. 10 del 2016, nella parte in cui escludeva la regolarizzabilità e disponeva la demolizione della porzione fuori terra qualificata come magazzino agricolo per il mancato rispetto della distanza di 20 metri dalla viabilità, nonché l'ordine di demolizione n. 112/2016 e il successivo accertamento di inottemperanza. Il TAR aveva respinto i ricorsi ritenendo applicabile il d.m. n. 1404 del 1968, sul presupposto della violazione della distanza minima dal ciglio stradale e dell'assenza della doppia conformità, nonché ritenendo legittima l'azione del Comune e applicabile la disciplina generale dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001. In appello la società ha dedotto: l'irrilevanza della mancata impugnazione della precedente ordinanza di demolizione e l'assenza di acquiescenza; la falsa applicazione del d.m. n. 1404 del 1968 e degli artt. 17 e 19 l. n. 765 del 1967, in assenza di formale perimetrazione del centro abitato; l'erronea ricostruzione della collocazione dell'immobile rispetto al centro abitato e l'errata ripartizione dell'onere probatorio; la falsa applicazione dell'art. 32 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che l'immobile fosse destinato a civile abitazione e non a servizio dell'agricoltura; la violazione dell'art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, assumendo che l'accertamento di inottemperanza non fosse previsto per opere parzialmente difformi. Sono stati inoltre riproposti i motivi non esaminati in primo grado.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto infondato il motivo relativo alla competenza, confermando che la verifica del rispetto delle fasce di rispetto stradale rientra nella funzione comunale di vigilanza edilizia prevista dall'art. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001, salva la competenza di altre autorità prevista da specifiche fonti. Ha invece escluso che la mancata contestazione della precedente ordinanza di demolizione, nell'ambito dell'istanza di sanatoria, determinasse acquiescenza, poiché la vicenda era stata successivamente disciplinata da una nuova ordinanza ritualmente impugnata. Nel merito, ha rilevato che nessuna formale perimetrazione del centro abitato mediante delibera consiliare ai sensi degli artt. 17 e 18 l. n. 765 del 1967 era intervenuta. Ha inoltre ritenuto non dimostrato che l'immobile rientrasse tra le costruzioni destinate all'agricoltura tassativamente individuate dall'art. 32 del regolamento edilizio comunale, né che l'edificio, considerato unitariamente, fosse destinato al servizio dell'agricoltura. Non era quindi corretta l'applicazione del regime delle distanze fondato sul d.m. n. 1404 del 1968 e sulle disposizioni relative agli impianti e manufatti agricoli. Anche qualora si fosse ritenuto astrattamente applicabile tale disciplina, il Comune avrebbe dovuto accertare compiutamente la sussistenza del centro abitato, non potendo fondarsi soltanto sull'assenza di una formale perimetrazione. L'appello è stato pertanto accolto nei sensi e nei limiti della motivazione; la sentenza del TAR è stata parzialmente riformata e i ricorsi di primo grado sono stati accolti in parte, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. Per il resto l'appello è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27 ss. d.P.R. n. 380/2001
La vigilanza edilizia e il controllo del territorio, comprese le verifiche sul rispetto delle fasce di rispetto stradale, rientrano nella competenza dell'autorità edilizia comunale, salva la competenza di altre autorità prevista da specifiche disposizioni.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La mancata contestazione, nell'istanza di accertamento di conformità, di una precedente ordinanza di demolizione non determina acquiescenza quando la questione sia stata poi oggetto di una nuova ordinanza ritualmente impugnata.
artt. 17 e 18 l. n. 765/1967
In materia di disciplina delle distanze stradali, l'assenza di una formale perimetrazione consiliare del centro abitato non esclude la necessità per il Comune di accertare in concreto la sussistenza o meno del centro abitato rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina.
d.m. n. 1404/1968, art. 4
La distanza minima di 20 metri per le strade di tipo D opera, per le edificazioni fuori dal centro abitato, solo in presenza dei presupposti applicativi della relativa disciplina e di un adeguato accertamento della collocazione dell'immobile.
art. 32 del regolamento edilizio comunale
Il rinvio alla disciplina delle distanze previsto per le costruzioni destinate all'agricoltura riguarda le tipologie e le destinazioni tassativamente indicate dal regolamento; non è sufficiente la generica qualificazione dell'immobile come agricolo.
art. 22 l.r. n. 71/1978
La disciplina regionale, nel testo richiamato, riguardava specificamente impianti o manufatti destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali o allo sfruttamento artigianale di risorse naturali nelle zone individuate dallo strumento urbanistico; non è applicabile a un manufatto per il quale tale destinazione non sia dimostrata.
art. 34 d.P.R. n. 380/2001
La questione relativa alle opere parzialmente difformi dal permesso di costruire non è stata accolta come motivo autonomamente decisivo, poiché l'accertamento di inottemperanza è stato esaminato alla luce della complessiva disciplina repressiva dell'abuso edilizio.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina generale dell'ordine di demolizione e dell'accertamento di inottemperanza non può essere applicata prescindendo dalla previa corretta individuazione dell'abuso e della disciplina urbanistico-edilizia violata.
Massime di principio
- La competenza a verificare il rispetto delle distanze e delle fasce di rispetto stradale, nell'ambito della vigilanza edilizia, appartiene ordinariamente al Comune quale autorità edilizia, salva l'attribuzione di specifiche competenze ad altre amministrazioni da parte di fonti normative speciali.
- L'applicazione di una disciplina delle distanze riferita alle costruzioni fuori dal centro abitato richiede un accertamento concreto e adeguatamente motivato della sussistenza e dei limiti del centro abitato; l'assenza di una formale perimetrazione consiliare non esonera il Comune da tale accertamento.
- Il rinvio del regolamento edilizio alla disciplina delle distanze per le costruzioni destinate all'agricoltura opera soltanto per le tipologie di manufatti e per le destinazioni funzionali tassativamente individuate dalla disciplina comunale; la mera collocazione dell'immobile in zona agricola o la generica qualificazione come uso agricolo non sono sufficienti.
- La mancata contestazione di una precedente ordinanza nell'ambito di un'istanza di sanatoria non determina acquiescenza quando l'amministrazione adotti successivamente una nuova ordinanza sul medesimo profilo e questa sia ritualmente impugnata.
- Quando l'amministrazione fonda l'ordine demolitorio sulla violazione di una disciplina speciale delle distanze, deve previamente dimostrare la riconducibilità dell'immobile all'ambito oggettivo della disciplina e la concreta sussistenza del presupposto territoriale che ne determina l'applicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →