Cassazione Civile, Ordinanza n. 21512/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
L'acquirente aveva convenuto la concessionaria chiedendo la risoluzione per grave inadempimento di un contratto di compravendita di autovettura e la restituzione del prezzo pagato. Sosteneva di aver acquistato un veicolo Mercedes C 200 Berlina con applicazione dell'IVA agevolata al 4% per la propria disabilità, di aver accettato in consegna provvisoria un modello diverso e di aver pattuito che la concessionaria provvedesse alla rottamazione della propria precedente Fiat Panda, condizione ritenuta necessaria per accedere al regime fiscale agevolato. Poiché la rottamazione non sarebbe stata eseguita, l'acquirente aveva restituito il veicolo consegnato e aveva chiesto la risoluzione del contratto. La Corte d'appello aveva invece ritenuto, da un lato, che non fosse provata l'assunzione da parte della concessionaria dell'obbligo di rottamazione e, dall'altro, che la restituzione del mezzo da parte dell'acquirente fosse incompatibile con la domanda di risoluzione. Con il ricorso per cassazione l'acquirente deduceva: violazione della disciplina sull'IVA agevolata per i veicoli destinati a soggetti disabili, assumendo che la previa rottamazione dovesse essere effettuata dal venditore; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1453 c.c. per erronea valutazione delle prove circa l'obbligo di rottamare la vecchia auto; omesso esame di fatti storici decisivi, sostenendo che il contratto riguardasse in realtà un diverso modello di Mercedes non disponibile al momento della consegna; nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione quanto all'oggetto del contratto, alla mancata rottamazione e alla restituzione definitiva del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la disciplina fiscale agevolata per i veicoli destinati a invalidi non impone che la rottamazione del precedente veicolo sia eseguita necessariamente dal venditore, poiché la cancellazione del veicolo dal PRA è una condizione di legge per l'accesso al beneficio, ma l'adempimento materiale può essere curato anche dall'acquirente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata confermata, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato come parametro di denuncia della violazione di norme di diritto, ma non decisivo; la Corte non ravvisa l'errore di diritto prospettato dal ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta, nella sostanza, diretta a una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ribadisce che non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame del fatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità per motivazione contraddittoria è stata esclusa, poiché la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta logicamente comprensibile e non apparente.
art. 1453 c.c.
Richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che, in base agli accertamenti di merito, non emerge un inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione.
legge 9 aprile 1986, n. 97
Interpretata nel senso che consente l'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli destinati a invalidi e, per gli acquisti successivi entro il quadriennio, richiede la cancellazione del precedente veicolo dal PRA, senza imporre che la rottamazione sia compiuta dal venditore.
art. 1, comma 2, legge 9 aprile 1986, n. 97
La Corte ne ricava che la condizione della cancellazione del precedente veicolo dal PRA è richiesta per l'accesso al beneficio fiscale, ma non comporta un obbligo inderogabile di esecuzione materiale in capo al venditore.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18
Richiamato per affermare che l'applicazione dell'IVA secondo l'aliquota prevista dalla legge è regolata da norme inderogabili, con rivalsa sul consumatore finale.
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 61
Richiamato come norma presupposta dalla legge agevolativa per la cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, ricorrendone i presupposti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IVA agevolata per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti con disabilità, la condizione della cancellazione del precedente veicolo dal PRA è richiesta dalla legge per l'accesso al beneficio, ma la relativa attività materiale non deve necessariamente essere eseguita dal venditore, potendo essere curata anche dall'acquirente.
- La violazione di un eventuale obbligo accessorio relativo alla gestione fiscale dell'operazione non comporta automaticamente la risoluzione del contratto, se non risulta un inadempimento grave idoneo a incidere sull'equilibrio sinallagmatico complessivo.
- In sede di legittimità, le censure che contestano la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o la lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La dedotta contraddittorietà della motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, consenta di comprendere la ratio decidendi e non presenti un vizio logico radicale o una motivazione meramente apparente.
- La restituzione del bene oggetto del contratto, da sola, non è elemento univoco per ritenere esercitata la risoluzione, potendo essere letta, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, anche come comportamento incompatibile con la persistenza dell'interesse alla domanda
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