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Sentenza

Sentenza n. 1069/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della nota di AIFA, apparsa sul sito web istituzionale della stessa in data 7 aprile 2025, recante “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”; - Determina di AIFA n. 629/2025 del 6 maggio 2025, con avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2025 recante “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” per il medicinale “BECLOMETASONE E FORMOTEROLO ZENTIVA” nella parte in cui prevede, nelle premesse, che “Vista la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all’articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66% e del 3,65%” nonché nella parte in cui prevede, nell’art. 1, che “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, anche di contenuto ignoto.

Giustizia amministrativa202506150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota AIFA del 7 aprile 2025 e Determina AIFA n. 629/2025, nella parte relativa alla maggiorazione della quota spettante ai grossisti sul prezzo dei medicinali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota AIFA pubblicata il 7 aprile 2025 e la Determina AIFA n. 629/2025, riguardanti l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025 sulle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti. In particolare, sono state contestate le previsioni secondo cui, nel canale convenzionale, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio cede al grossista il valore corrispondente allo 0,65% del prezzo al pubblico, con conseguente incremento della quota del grossista dal 3% al 3,65%. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. La rinuncia è stata notificata senza rispettare il termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente disponga dell'azione e possa rinunciare al ricorso o manifestare la perdita dell'interesse alla decisione. Sebbene la dichiarazione non fosse stata notificata nel termine di cui all'art. 84, comma 3, c.p.a., il Collegio ha valorizzato il chiaro contenuto della dichiarazione e la richiesta di una pronuncia di improcedibilità, desumendo da essa la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

    Il mancato rispetto del termine di notifica non ha impedito al giudice di valutare la dichiarazione come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La chiara dichiarazione della ricorrente e la richiesta di declaratoria di improcedibilità costituiscono elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla sua definizione.
  • Anche quando la rinuncia non è notificata nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., il giudice può desumere dal contenuto univoco della dichiarazione e dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione con cui il ricorrente chiede espressamente la declaratoria di improcedibilità può essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza di una rinuncia processualmente perfezionata secondo il termine di cui all'art. 84, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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