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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25724/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa per riprese IRPEF e IVA relative all'anno 2003, fondata su un avviso di accertamento che la CTR ha ritenuto notificato in modo invalido. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva censurato la decisione sostenendo, da un lato, che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente o mancante perché meramente riproduttiva della decisione di primo grado e priva di risposta al motivo di gravame relativo all'irreperibilità assoluta del contribuente, con conseguente applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 anziché dell'art. 140 c.p.c.; dall'altro, che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su tale specifico motivo di appello; infine, con il terzo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR erroneamente qualificato la situazione come irreperibilità relativa e non assoluta, con conseguente errata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo sia la motivazione apparente sia l'omessa pronuncia: la CTR, infatti, aveva sostanzialmente qualificato il caso come ipotesi di irreperibilità relativa e, così facendo, aveva implicitamente respinto la tesi dell'irreperibilità assoluta prospettata dall'Agenzia, confermando la nullità della notifica per difetto della prova degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché nel ricorso non era stata trascritta la relata di notifica nella sua parte essenziale e la mera formula "risultate vane le ricerche" non consentiva di verificare quali ricerche fossero state concretamente compiute dal notificatore. Conseguentemente, la Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per il motivo di ricorso fondato su violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per i motivi relativi a nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La ricorrente lo invoca quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato a fondamento della censura di omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte lo considera applicabile nelle ipotesi di irreperibilità relativa e richiede la prova degli adempimenti notificatori previsti dalla norma.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    È la disciplina della notifica in caso di irreperibilità assoluta; la sua applicazione presuppone ricerche idonee ad accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è dichiarato carente di specificità perché non trascrive la relata di notifica nella parte essenziale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem rispetto a quella di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni già esaminate, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo coerente.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale": il vizio è configurabile solo se la motivazione manca, è meramente apparente, presenta contrasti irriducibili o risulta obiettivamente incomprensibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda, eccezione o motivo di gravame sia implicito nella decisione adottata, senza necessità di una risposta espressa su ogni singola argomentazione difensiva.
  • In tema di notificazione degli atti impositivi, la notifica in forma semplificata prevista per l'irreperibilità assoluta è legittima solo se il notificatore abbia svolto ricerche idonee a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale e se tali attività risultino dalla relata in modo chiaro.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, chi contesta la correttezza della notifica deve riportare in modo specifico il contenuto essenziale della relata, non essendo sufficiente una formula conclusiva sulle "vane ricerche" se non consente di verificare quali operazioni siano state concretamente compiute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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