Circolare numero 114 del 21-06-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFINTESA PENSIONATI (CONFINTESA PENSIONATI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta l’11 maggio 2016 con CONFINTESA PENSIONATI per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabile con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono chiariti i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS, il codice identificativo e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.
Convenzione INPS-CONFINTESA PENSIONATI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-CONFINTESA PENSIONATI per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare dà conto della convenzione stipulata con l’Associazione sindacale CONFINTESA PENSIONATI per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento disciplina l’ambito soggettivo, le modalità operative di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, i profili di responsabilità e le istruzioni contabili per la gestione delle trattenute.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta in data 11 maggio 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017. Per il rinnovo è richiesto che la domanda pervenga almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati legittimati a rilasciare la delega. Possono aderire al servizio i titolari di:
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- pensione a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiama espressamente solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. Inoltre, deve inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando sempre l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già interessata da un’altra delega attiva, la nuova delega produce effetti solo se accompagnata dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% per gli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% per la parte eccedente il precedente limite e non superiore al doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% per la parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
- revoca delega telematizzata: euro 0,74;
- variazione, intesa come revoca e acquisizione di nuova delega: euro 1,48;
- gestione delega: euro 0,04.
Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale, nonché alle vicende ad esso collegate.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, previa presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. Resta altresì salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS AT.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali effettuate sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25548, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27548, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11548, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti, come di consueto, dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con CONFINTESA PENSIONATI è stata sottoscritta l’11 maggio 2016, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, e ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza gestito dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS-Gestione Dipendenti Pubblici. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma riguarda solo le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e invio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da un’altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e documento di identità valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo FPLD.
Rapporti finanziari e costi del servizio
I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 della convenzione sono regolati a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: 0,04 euro per nuova delega su domanda di pensione; 0,74 euro per nuova delega su pensione esistente; 0,74 euro per revoca telematizzata; 1,48 euro per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); 0,04 euro per gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie relative ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è AT. Per la rilevazione contabile delle trattenute e dei versamenti sono istituiti i conti GPA25548 e GPA27548 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici. È inoltre istituito il conto GPA11548 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento; gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041. I rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale e i conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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