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Circolare

Circolare numero 107 del 16-06-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia (COPAGRI LOMBARDIA) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e COPAGRI Lombardia per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono descritte le modalità operative di trasmissione e validazione delle deleghe, la disciplina della revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, le regole sulla protezione dei dati, la durata della convenzione e i conti istituiti per la rilevazione contabile.

Convenzione INPS-COPAGRI Lombardia per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-COPAGRI Lombardia per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia (COPAGRI Lombardia) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). La disciplina riguarda sia gli aspetti operativi di acquisizione e validazione delle deleghe, sia i profili economici, contabili e di responsabilità connessi al servizio.

Ambito della convenzione e natura della riscossione

La convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, con approvazione tramite determinazione presidenziale n. 182/2015. La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo dell’INPS di procedere a esazione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe sindacali

L’associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite Internet e attraverso il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo associativo. Deve inoltre indicare i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa.

Parallelamente all’inserimento telematico dei dati, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali provvedono poi alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, verificandole con la documentazione cartacea ricevuta.

In caso di pluralità di deleghe rilasciate dallo stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successivamente trasmessa contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Revoca della delega e rapporti tra associato e associazione

La convenzione afferma che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca stessa.

Costi del servizio e facoltà di recesso

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi risultano attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono indicati i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. Dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una clausola di salvaguardia particolarmente ampia: l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, soprattutto in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente nel giudizio, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva anche la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale nei casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, esercitabile con comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte a mezzo raccomandata A/R oppure PEC.

Obblighi informativi dell’associazione

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza indicati in convenzione, producendo la documentazione di supporto eventualmente necessaria. La circolare segnala inoltre che la sede di COPAGRI Lombardia è in via Caravaggio n. 45/47, Treviglio (BG).

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute operate per conto di COPAGRI Lombardia viene istituito il conto GPN25152, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari riscossi per conto dell’associazione.

Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni contabili della Direzione generale:

  • GPN35152: accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di COPAGRI Lombardia;
  • GPN11152: debito verso COPAGRI Lombardia per i contributi associativi riscossi per conto.

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono attribuite direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto e ambito della convenzione

Il 15 aprile 2016 INPS e Confederazione Produttori Agricoli della Lombardia (COPAGRI Lombardia) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe

L’associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette via Internet tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite portale confrontandole con la documentazione cartacea ricevuta.

Regola in caso di più deleghe

Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, ha efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga espressa revoca della precedente.

Revoca della delega

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre solo tra associato e associazione, quindi le comunicazioni dell’associato relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota, procede alla sua acquisizione.

Costi del servizio

I costi per il servizio di riscossione sono quelli attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale, € 2,20; gestione revoca deleghe sindacali, € 1,99; gestione singolo modello F24, € 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se già in corso o eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Rimane salvo il recesso di ciascuna parte, con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC.

Obblighi di aggiornamento dell’associazione

L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. È inoltre indicata la sede di COPAGRI Lombardia in via Caravaggio n. 45/47, Treviglio (BG).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute viene istituito il conto GPN25152. Sono inoltre istituiti i conti GPN35152 per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi e GPN11152 per il debito verso il sindacato. Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari sono affidati alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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