Circolare numero 113 del 21-06-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani (FENALCA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 14 aprile 2016 con FENALCA per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017, con richiesta di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono riepilogati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio e trasmissione, la decorrenza di delega e revoca, la misura del contributo sindacale, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i conti dedicati.
Convenzione INPS-FENALCA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FENALCA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani (FENALCA) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono riepilogate la durata della convenzione, le regole di adesione e revoca, la misura del contributo, i costi applicabili e le istruzioni contabili conseguenti.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 14 aprile 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati legittimati a richiedere la trattenuta della quota associativa. In base all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono aderire:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Resta esclusa l’applicazione della disciplina ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiama espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata secondo il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve inviare all’INPS i dati della delega con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
L’articolo 4 disciplina l’efficacia della delega. Se la delega alla riscossione della quota associativa è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, essa produce effetti:
- dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, e l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della domanda.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente. La revoca deve contenere:
- l’indicazione dell’Organizzazione revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca della delega ha efficacia dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le percentuali previste sono le seguenti:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di esso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e gli adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esclusione di responsabilità dell’INPS
La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’associazione, la stessa si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti richiesti per la stipula;
- per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è AQ.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto di FENALCA, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA25540, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27540, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11540, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.
Per gli accrediti a favore del sindacato resta in uso il conto GPA35041. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
La convenzione disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni per l’Associazione FENALCA. Ha validità fino al 31 dicembre 2017; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti INPS, nonché i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici per effetto del rinvio normativo. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega va rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento d’identità valido. L’Organizzazione deve trasmettere telematicamente i dati e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega alla riscossione. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo dopo la revoca di quella precedente, che deve indicare l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. La revoca opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo di ciascuna rata di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte oltre il doppio del minimo FPLD.
Costi del servizio e rapporti finanziari
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. I rapporti finanziari e gli adempimenti sono regolati centralmente tra Direzione generale e Organizzazione.
Esonero da responsabilità e facoltà di sospensione/recesso
L’INPS non deve sostenere oneri aggiuntivi ed è estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie relative ai rapporti associativi. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è AQ. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25540 e GPA27540 per i contributi trattenuti sulle pensioni rispettivamente pagate nell’anno in corso e negli anni precedenti, il conto GPA11540 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, e si utilizza il conto GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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