Circolare numero 105 del 16-06-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e ASSOWELFARE per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Sono descritte le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e la disciplina della durata, del recesso e della protezione dei dati personali. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili e i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 15 aprile 2016 tra INPS e il sindacato Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). Il documento illustra in modo operativo le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe, i costi, le clausole di tutela per l’Istituto, la durata dell’accordo e le scritture contabili da utilizzare.
Ambito della riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. Viene espressamente precisato che l’esazione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, via Internet, i dati degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più versare la quota. L’invio avviene tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali".
Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, corredate da copia del documento d’identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali validano le deleghe acquisite tramite il portale sulla base del riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.
In caso di due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega e rapporto associativo
La circolare chiarisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, con cadenza una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS si considera sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture a essa associate, anche se i pignoramenti risultano già in corso o eseguiti alla data della stipula.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a rifondere all’INPS le spese sostenute per controversie giudiziarie relative a questioni connesse ai rapporti tra associati e Associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. Rimane inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È inoltre prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto.
Dati dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede di ASSOWELFARE è indicata in via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto del sindacato vengono istituiti i seguenti conti:
- GPN24153, per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto di ASSOWELFARE;
- GPN35153, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi;
- GPN11153, quale debito verso il sindacato per i contributi associativi riscossi per conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono curate direttamente dalla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
INPS e ASSOWELFARE hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, senza modificare la natura volontaria del contributo associativo.
Gestione delle deleghe e validazione
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione e i nominativi di chi revoca l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento di identità. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, vale la prima ricevuta, salvo revoca espressa della precedente. Le strutture territoriali INPS validano le deleghe confrontandole con la documentazione cartacea.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; perciò ogni comunicazione sul rapporto deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una revoca della delega per la riscossione, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono pari a: € 2,20 per la gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione revoca deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione singolo modello F24. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie inerenti ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.
Dati identificativi dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede di ASSOWELFARE è indicata in via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN). Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPN24153, GPN35153 e GPN11153 per la rilevazione, l’accreditamento e il debito verso il sindacato relativamente ai contributi associativi riscossi. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
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