Circolare numero 115 del 21-06-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DIPENDENTI ENTI LOCALI (FIADEL), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con FIADEL per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, la decorrenza della trattenuta e della revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le tutele di esonero da responsabilità per l’INPS. Sono inoltre indicati il codice INPS dell’Organizzazione e i conti contabili da utilizzare per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-FIADEL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FIADEL per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con la Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali (FIADEL) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono disciplinati ambito soggettivo, modalità operative, decorrenza e revoca della delega, misura del contributo, costi del servizio e profili contabili.
Validità della convenzione
La convenzione, approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta l’11 maggio 2016, resta efficace fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire al servizio. Possono rilasciare la delega i titolari di:
- pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- pensione a carico di altri fondi obbligatori di previdenza sostitutivi o integrativi gestiti dall’INPS;
- pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta esclusa l’applicabilità ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies richiamato fa riferimento alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e i consensi necessari per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale. L’originale firmato deve essere conservato dall’Organizzazione.
Decorrenza della delega
L’articolo 4 disciplina la decorrenza della trattenuta:
- se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
- se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione;
- per i trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
I dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa. L’Istituto procede alla lavorazione della domanda nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se è stata preventivamente revocata quella esistente; la revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimessi
Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca telematizzata;
- € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
- € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità e poteri dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, promosso da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, incluse le situazioni già in corso alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato all’Organizzazione è MV.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25547, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27547, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11547 per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento. Gli accrediti a favore del sindacato restano imputati al conto già in uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono comunque definiti dalla Direzione Generale.
Punti principali
Validità della convenzione e rinnovo
La convenzione con la Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali (FIADEL), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 e sottoscritta l’11 maggio 2016, ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. In virtù del richiamo normativo, la possibilità si estende anche ai titolari di pensione amministrata dalla Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies si riferisce alle sole pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS per via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se invece è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è commisurato all’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo FPLD.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Gli adempimenti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione; € 0,74 per nuova delega su pensione esistente; € 0,74 per revoca telematizzata; € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega); € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, su poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla FIADEL è MV. Ai fini contabili si istituiscono i conti GPA25547 e GPA27547 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni pagate nell’anno in corso e in anni precedenti, movimentabili dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici. Viene inoltre istituito il conto GPA11547 per il debito verso l’Organizzazione e il pagamento dei contributi, mentre gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.
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