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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17948/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)) per aver ritenuto la Corte d'appello inesistente il nesso di causalita tra il reato di ricettazione e il danno risarcibile lamentato dalla parte civile; 2) violazione di legge in relazione all'art. 541 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la condanna della parte civile al pagamento delle spese di lite e processuali, con la censura della mancata motivazione rispetto all'eventuale compensazione parziale o totale delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato, con valenza assorbente, il primo motivo. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era carente e illogica nell'escludere il diritto al risarcimento della parte civile, atteso che la condotta di ricettazione aveva determinato uno stato di cose senza il quale il danno non si sarebbe verificato. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata "agli effetti civili" e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.). Ha inoltre stabilito che il giudice civile, esaurita la controversia, provvederà alla regolazione delle spese sostenute dalle parti anche in questo grado. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento dei motivi di cassazione per vizio di legge e di motivazione; la Corte ha verificato la corretta interpretazione e applicazione delle regole di motivazione e di diritto riguardo al nesso di causalita tra reato e danno.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina delle spese processuali; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul primo motivo e ha rinviato la regolazione delle spese al giudice civile sul nuovo giudizio.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che all'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale sono legittimati non solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia subito un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione dell'agente.

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte a supporto del principio che la legittimazione e il rapporto di causalita sono da intendersi in modo da includere i soggetti che hanno subito un danno riconducibile, anche indirettamente, al fatto criminoso.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai fini del nuovo giudizio sugli effetti civili.

Massime di principio

  • La legittimazione all'azione civile nel processo penale comprende anche il danneggiato il cui danno sia eziologicamente ricollegabile al fatto criminoso, anche se il danno non deriva direttamente ma attraverso uno stato di cose determinato dal reato.
  • Per escludere il diritto al risarcimento la motivazione del giudice deve essere chiara e logica: non basta affermare che il danno sia causato da un diverso reato (es. truffa) senza esaminare e motivare il rapporto causale con la condotta accertata (es. ricettazione).
  • L'accoglimento del ricorso in Cassazione per vizio di motivazione sul nesso causale comporta spesso l'annullamento agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per il definitivo accertamento del danno e della regolazione delle spese.
  • Le questioni relative alla ripartizione delle spese processuali connesse alla domanda civile nel processo penale possono essere rimesse al giudice civile all'esito del nuovo giudizio; il criterio di compensazione richiede motivazione specifica.
  • In cassazione i motivi in diritto (art. 606) che impugnano la valutazione del nesso causale e la motivazione possono avere valore assorbente rispetto ad altri motivi, determinando l'annullamento senza ulteriore esame delle censure residue.

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