Sentenza del 13/12/2016 n. 8282 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Iva - Frode carosello. - Archiviazione in sede penale - Effetti - Elemento di valutazione - Regime probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui le cessioni sarebbero state inserite in una frode carosello IVA. A sostegno della propria posizione rilevava l'archiviazione del procedimento penale e l'accertamento, in quella sede, della regolarità fiscale e contabile delle operazioni. La questione riguardava quindi il valore probatorio dell'esito penale nel giudizio tributario e l'autonomia del giudice tributario nella valutazione degli elementi acquisiti.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'affermazione, in sede penale, della regolarità fiscale e contabile delle cessioni costituisce un elemento idoneo a escludere la fraudolenza della parte ricorrente. Il giudice tributario non è automaticamente vincolato dall'archiviazione penale, ma deve esaminare autonomamente i fatti e valutare tutti gli elementi probatori offerti dalle parti. Nel caso descritto, l'esito penale favorevole è stato valorizzato come elemento probatorio rilevante contro la tesi della frode carosello.
Norme richiamate
Art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992
Il giudice tributario procede alla valutazione autonoma dei fatti e degli elementi probatori acquisiti nel processo, potendo attribuire rilevanza agli atti provenienti dal procedimento penale senza essere automaticamente vincolato dalle sue conclusioni.
Art. 331 del codice di procedura penale
La norma riguarda l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti perseguibili d'ufficio; nel caso esaminato, il riferimento si collega alla possibile rilevanza dei fatti accertati in sede penale, pur restando distinta la valutazione tributaria.
Massime di principio
- L'archiviazione del procedimento penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario, ma può costituire un elemento probatorio significativo a favore del contribuente.
- Il giudice tributario deve valutare autonomamente gli elementi del processo, considerando anche gli atti penali e le risultanze favorevoli al contribuente.
- Per escludere la partecipazione a una frode carosello non è sufficiente richiamare la mera regolarità formale delle fatture: è necessario dimostrare la correttezza fiscale e contabile delle operazioni e l'assenza di consapevolezza della frode.
- Una pronuncia o un'archiviazione penale favorevole assume maggiore rilevanza quando contiene accertamenti concreti sulla regolarità delle operazioni, dei pagamenti, della contabilità e dei rapporti commerciali.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
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