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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44225/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale censurava la determinazione della pena in continuazione ritenendo errata la pena base (sostenendo dovesse essere di 17 anni e non 16) e chiedendo chiarimenti sull'eventuale considerazione, nell'aumento per continuazione, della successiva rideterminazione della pena relativa alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 4/6/2010 (originariamente 8 anni e 100.000 euro di multa, poi rideterminata in 6 anni ed euro 600.000 con ordinanza del Tribunale di Roma del 24/4/2015). Il ricorso proposto nell'interesse del Marino denunciava vizi di motivazione e violazione di legge: la Corte d'appello di Napoli avrebbe errato nel calcolo della pena di base (avendo preso a riferimento una pena derivante da precedenti unificazioni non correttamente scorporate), nell'applicare aumenti per continuazione senza scorporare e valutare adeguatamente i singoli reati "satellite", nonché nell'impedire il controllo della proporzione della risposta sanzionatoria e dell'esercizio del potere discrezionale del giudice dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte ha ritenuto che la pena aumentata di sette anni fosse riferita a una base di nove anni e non di dieci, e che la rideterminazione operata dal Tribunale di Roma non rilevasse ai fini dell'ordinanza impugnata, dato che per il reato in questione la pena risultava in concreto essere quella di 3 anni e 6 mesi nel calcolo finale. Il ricorso del Marino è stato invece accolto: la Corte di cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione tra sentenze che già hanno unificato più violazioni ai sensi dell'art. 81 c.p., deve prima scorporare tutti i reati riuniti, individuare il reato più grave e poi applicare gli aumenti per i reati satellite; l'omessa o insufficiente scorporazione e motivazione comporta annullamento. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il procedimento di determinazione della pena in sede di esecuzione; la Corte d'appello ha deciso con ordinanza ex articolo 671.

  • art. 81 cod. pen.

    Previsione sull'unificazione delle violazioni: la decisione ricorda che il giudice della cognizione può aver già unificato più violazioni e che, nelle successive operazioni di computo per continuazione, occorre scorporare i reati riuniti ai fini di verificare il peso dei singoli illeciti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale: autorizza l'uso di conclusioni scritte nel procedimento remoto/straordinario richiamato.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 (Scanferla)

    Principio interpretativo vincolante utilizzato dalla Corte: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il più grave e solo dopo applicare aumenti per i reati satellite; ciò impone adeguata motivazione e verifica della proporzione della pena rispetto al disvalore dei singoli illeciti.

Massime di principio

  • Quando si deve rideterminare la pena per continuazione tra più sentenze, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati già riuniti in ciascuna sentenza e individuare il reato più grave come base del nuovo computo.
  • Gli aumenti per continuazione vanno calcolati sulla pena determinata per il reato più grave dal giudice della cognizione; gli aumenti devono essere esplicitati anche per i reati "satellite" già unificati precedentemente per permettere il controllo dell'esercizio discrezionale del giudice.
  • La motivazione deve spiegare il peso relativo dei singoli reati e la proporzione della risposta sanzionatoria in relazione al disvalore di ciascun illecito; l'assenza di scorporo o di motivazione adeguata determina annullamento con rinvio.
  • Le rideterminazioni intercorse in altri provvedimenti (es. ricalcoli o riduzioni operate successivamente) devono essere valutate e rese esplicite nel nuovo calcolo quando incidono sul quantum effettivo della pena da considerare in continuazione.
  • Se la determinazione della pena non risulta chiara o non permette il controllo degli atti di calcolo, è probabile l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.

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