Cassazione Civile, Ordinanza n. 26874/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 che avevano fatto emergere ricavi non dichiarati. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente instaurato il contraddittorio e condividendo nel merito la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto rituale la notifica del ricorso introduttivo, mentre esso sarebbe stato notificato alla Commissione tributaria provinciale e non alla Direzione provinciale competente dell'Agenzia; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, per mancato deposito, nel termine di 30 giorni, della prova della notifica del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi difensivi del contribuente sull'ammissibilità del ricorso dell'Ufficio, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha accolti. Verificato il fascicolo di merito, ha accertato che la raccomandata relativa al ricorso introduttivo era stata ricevuta dalla Commissione tributaria provinciale e non dall'Agenzia delle Entrate; inoltre non risultava prova del tempestivo deposito della ricevuta attestante la notifica all'Ufficio. Ne ha tratto la conseguenza che il giudizio di primo grado non era stato validamente instaurato nei confronti dell'amministrazione e che il vizio non era stato sanato dalla mancata costituzione dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
le indagini bancarie costituiscono base istruttoria per l'accertamento di ricavi non dichiarati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura è stata proposta come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata dedotta violazione processuale per il mancato rispetto delle forme e termini di deposito della prova di notifica
art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
il ricorso introduttivo deve essere notificato e la prova della notifica deve essere depositata nel termine previsto, altrimenti l'atto è inammissibile
art. 54 del d.l. n. 83/2012
richiamato in relazione al nuovo paradigma dell'omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel processo tributario, la validità dell'instaurazione del contraddittorio richiede che il ricorso introduttivo sia notificato al soggetto processuale corretto; la mera ricezione dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario non equivale a notifica all'amministrazione resistente.
- La prova della notifica del ricorso introduttivo deve essere tempestivamente depositata nei termini di legge; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La mancata costituzione dell'amministrazione in primo grado non sana il vizio di notificazione se dagli atti non risulta che l'atto introduttivo sia stato effettivamente notificato alla parte corretta.
- Quando il fatto decisivo relativo alla rituale notificazione emerge dagli atti di causa ed è oggetto di discussione, la sua erronea valutazione può integrare un vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Se, cassata la sentenza, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può definire direttamente la controversia nel merito ex art. 384 c.p.c.
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