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Ordinanza

Ordinanza n. 7767/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. II Bis, n. 2302, pubblicata in data 1° marzo 2018 (a definizione del giudizio iscritto a ruolo con R.G. n. 8295/2013), che ha annullato il provvedimento con cui era stata disposta la requisizione dell’immobile della ricorrente ivi meglio descritto e per la conseguente condanna del Comune di Borgorose: i) al rilascio del predetto immobile ovvero, in ogni caso, all’adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dell’odierna ricorrente; ii) al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni ovvero, in via subordinata, nell’eventuale forma dell’indennizzo, con riferimento al danno subito e subendo dalla ricorrente in ragione della perdurante inottemperanza alla pronuncia de qua; iii) al pagamento delle somme liquidate nella descritta sentenza da ottemperare a titolo di spese di lite; iv) ai sensi dell’ art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla descritta sentenza.

Giustizia amministrativa202215009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della richiesta concorde delle parti e delle trattative avanzate per un bonario componimento, non ha deciso nel merito le domande di ottemperanza, di rilascio dell’immobile, di risarcimento o indennizzo, di pagamento delle spese e di penalità di mora. Ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza pubblica e ha invitato le parti a comunicare l’eventuale definizione transattiva della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 2302/2018, che aveva annullato la requisizione dell’immobile, con richiesta di rilascio, risarcimento o indennizzo, pagamento delle spese di lite e penalità di mora

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo la perdurante inottemperanza del Comune alla sentenza del TAR Lazio n. 2302/2018, con la quale era stato annullato il provvedimento di requisizione dell’immobile. Ha chiesto il rilascio del bene o l’adozione di misure idonee a tutelare la propria posizione giuridica, il pagamento del risarcimento dei danni o, in subordine, di un indennizzo per il pregiudizio subito e subendo, il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si è costituito. All’udienza pubblica entrambe le parti hanno chiesto il rinvio, dichiarando di essere impegnate in una fase avanzata di trattative per la definizione bonaria della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto l’applicazione della penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza della sentenza; il giudice non ha esaminato né deciso la richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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