Ordinanza n. 7767/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio-Roma, Sez. II Bis, n. 2302, pubblicata in data 1° marzo 2018 (a definizione del giudizio iscritto a ruolo con R.G. n. 8295/2013), che ha annullato il provvedimento con cui era stata disposta la requisizione dell’immobile della ricorrente ivi meglio descritto e per la conseguente condanna del Comune di Borgorose: i) al rilascio del predetto immobile ovvero, in ogni caso, all’adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dell’odierna ricorrente; ii) al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni ovvero, in via subordinata, nell’eventuale forma dell’indennizzo, con riferimento al danno subito e subendo dalla ricorrente in ragione della perdurante inottemperanza alla pronuncia de qua; iii) al pagamento delle somme liquidate nella descritta sentenza da ottemperare a titolo di spese di lite; iv) ai sensi dell’ art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla descritta sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, preso atto della richiesta concorde delle parti e delle trattative avanzate per un bonario componimento, non ha deciso nel merito le domande di ottemperanza, di rilascio dell’immobile, di risarcimento o indennizzo, di pagamento delle spese e di penalità di mora. Ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza pubblica e ha invitato le parti a comunicare l’eventuale definizione transattiva della controversia.
Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 2302/2018, che aveva annullato la requisizione dell’immobile, con richiesta di rilascio, risarcimento o indennizzo, pagamento delle spese di lite e penalità di mora
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo la perdurante inottemperanza del Comune alla sentenza del TAR Lazio n. 2302/2018, con la quale era stato annullato il provvedimento di requisizione dell’immobile. Ha chiesto il rilascio del bene o l’adozione di misure idonee a tutelare la propria posizione giuridica, il pagamento del risarcimento dei danni o, in subordine, di un indennizzo per il pregiudizio subito e subendo, il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune si è costituito. All’udienza pubblica entrambe le parti hanno chiesto il rinvio, dichiarando di essere impegnate in una fase avanzata di trattative per la definizione bonaria della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto l’applicazione della penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza della sentenza; il giudice non ha esaminato né deciso la richiesta.
Come è indicizzato
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