Cassazione Penale, Sentenza n. 2450/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Antonino Fiaschè impugna per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), denunciando che la Corte territoriale ha fondato la misura di prevenzione patrimoniale su semplici denunce e su una presunta fonte di reddito illecita senza circoscrivere il periodo temporale né valutare il patrimonio antecedente. Maria Fiaschè (terza interessata) censura l'applicazione del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 156: sostiene che le denunce relative al periodo 2007-2014 sono insufficienti a provare la vicinanza a contesti delinquenziali e che i å0.000 contestati provenivano da un libretto intestato alla sorella Corradina, quale provvista per la polizza "Futuro certo"; allega una relazione di parte a supporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi di Antonino, rilevando che la Corte d'Appello ha fornito motivazione ampia e congrua circa precedenti, carichi pendenti, lasso temporale esteso, estensione territoriale delle condotte e mancanza di fonte lecita di reddito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Maria sia per omissione della procura speciale da parte del difensore (necessaria per il terzo interessato), sia perché la censura ripropone una mera critica della valutazione probatoria e una diversa lettura della consulenza tecnica senza indicare violazioni di legge; la Corte ha inoltre rigettato l'interpretazione della provenienza dei å0.000 barriando le argomentazioni distrettuali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
limita la proponibilità del ricorso per cassazione alle violazioni di legge; distingue il vizio di diritto dalla mera critica della motivazione; qui utilizzato per sostenere che i motivi lamentavano in realtà valutazioni di merito non sindacabili in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione per spiegare che l'illogicità manifesta della motivazione è rimessa allo specifico motivo di cui alla lett. e) e non alla lett. b)
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 156
normativa di riferimento per la confisca preventiva e l'accertamento della provenienza dei beni; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti concreti e non infirmata dalla documentazione prodotta dalla terza interessata
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso; applicato per irrogare la sanzione di euro 3.000
Principio giurisprudenziale sulla necessità della procura speciale per il terzo interessato
la giurisprudenza richiede che il difensore del terzo interessato dichiari di avere procura speciale, poiché la posizione del terzo è distinta da quella dell'indagato/imputato; l'omissione determina inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale, il ricorso per cassazione è vincolato al vizio di legge: non basta contestare la valutazione delle prove o proporre una diversa interpretazione dei fatti, occorre individuare specifiche violazioni normative o la mancanza totale di motivazione
- La Corte di legittimità verifica soprattutto la presenza, la completezza e la non apparente natura della motivazione del giudice di merito; argomentazioni ampie su precedenti, periodo temporale, estensione territoriale e mancanza di fonte lecita sono difficili da rimuovere in cassazione se adeguatamente esposte
- Il terzo interessato (es. coniuge) che impugna provvedimenti di prevenzione deve stare in giudizio con difensore munito di procura speciale: l'omissione comporta inammissibilità delle doglianze
- Per contestare l'origine di somme o di beni sottoposti a confisca è necessario fornire prove documentali solide e confrontarsi in modo specifico con il percorso argomentativo del giudice; una consulenza di parte che offre una lettura alternativa, senza piena disponibilità della documentazione, è inidonea a capovolgere le conclusioni se i giudici hanno motivato in senso contrario
- Chi intende impugnare una misura di prevenzione dovrebbe formulare censure chiaramente inquadrate come violazioni di legge (omessa o apparente motivazione, errata applicazione di norme), evitando ricostruzioni puramente critiche del giudizio di fatto
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