Sentenza n. 917/2026 - Napoli, Sezione 6
Per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Lacco Ameno di concludere il procedimento volto al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, chiesto con istanza del 2.05.2023, prot. n. 4795.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica del 2 maggio 2023
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Nelle more del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento espresso di rigetto, ponendo fine all'inerzia contestata. I ricorrenti hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'azione avverso il silenzio, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'adozione del provvedimento espresso di rigetto nelle more della decisione ha eliminato l'inerzia oggetto del ricorso. La sentenza non si pronuncia sulla legittimità o fondatezza del rigetto, che non era oggetto dell'azione proposta. In considerazione delle peculiari connotazioni della controversia, le spese di lite sono state compensate; il Comune è stato tuttavia onerato della restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata dai ricorrenti per ottenere la conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito relativo all'azione avverso il silenzio, nell'ambito del quale il Comune ha adottato nelle more un provvedimento espresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio a seguito della sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l'inerzia oggetto dell'azione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La definizione del giudizio avverso il silenzio per sopravvenuta adozione del provvedimento espresso non comporta, di per sé, una valutazione sulla legittimità o sulla fondatezza del contenuto del provvedimento adottato.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conclusione del procedimento, le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, ferma la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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