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Sentenza

Sentenza n. 2284/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, relativa alla rielaborazione della graduatoria P.E.O. 2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente della Città Metropolitana di Catania, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che le riconosceva il diritto a partecipare alla progressione economica orizzontale dell’anno 2019 secondo i criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato e ordinava all’amministrazione di rielaborare la relativa graduatoria. Deduceva che la Città Metropolitana non avesse dato esecuzione al giudicato, omettendo di attribuirle i punteggi aggiuntivi spettanti e di riformulare la graduatoria. Chiedeva quindi l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato, l’ordine di rielaborazione della graduatoria e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione adottava la determinazione n. 1224 del 31 marzo 2026, prendendo atto della graduatoria riformulata dalla commissione, nella quale la ricorrente risultava collocata al posto n. 28.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva rinnovato l’attività amministrativa e dato esecuzione al giudicato mediante la riformulazione della graduatoria. Il giudicato non aveva stabilito direttamente il punteggio spettante alla ricorrente né la posizione da assegnarle, ma aveva enunciato i criteri cui l’amministrazione avrebbe dovuto attenersi nel rinnovare l’attività; pertanto, una volta adottato il nuovo atto, è venuto meno l’interesse alla decisione sull’azione di ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri graduati, poiché l’improcedibilità derivava da un fatto sopravvenuto e gli eventuali soggetti lesi dalla nuova determinazione avrebbero potuto esperire i rimedi previsti dalla legge. Pur dichiarando l’improcedibilità, il TAR ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondata la pretesa azionata dalla ricorrente e condannando la Città Metropolitana al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti delle parti private intimate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo in sede di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adotta un nuovo atto idoneo a dare esecuzione al giudicato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il giudicato non aveva predeterminato direttamente il contenuto puntuale dell’attività amministrativa, ma aveva soltanto fissato principi e criteri per la riedizione del potere.
  • La rinnovazione dell’attività amministrativa in esecuzione del giudicato determina il venir meno dell’interesse all’azione di ottemperanza, anche se eventuali terzi ritengano lesiva la nuova determinazione, potendo questi ultimi utilizzare gli autonomi rimedi previsti dall’ordinamento.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve comunque regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
  • La mancata necessità di integrare il contraddittorio può essere affermata quando l’improcedibilità dipende dall’adozione, nelle more del giudizio, di un atto amministrativo sopravvenuto e la tutela degli eventuali soggetti controinteressati resta assicurata dalla possibilità di impugnare tale atto con gli ordinari rimedi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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