Cassazione Penale, Sentenza n. 51208/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava due vizi: (1) l'omessa traduzione/assistenza dell'imputato detenuto per altra causa all'udienza di appello del 09/06/2023, nonostante la Corte fosse a conoscenza dello "status detentionis", con conseguente erronea qualificazione dell'imputato come "libero/assente" senza accertare una rinuncia inequivoca alla partecipazione; (2) vizi di motivazione nell'accertamento dei fatti basato sulla testimonianza del rivenditore Leopoldo Mele, contestando la legittimazione delle sue dichiarazioni al P.R.A. e la ricostruzione dell'identità con cui Vasile si sarebbe presentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo: ha ritenuto che, conoscendo lo stato di detenzione dell'imputato, l'assenza non poteva essere considerata come rinuncia a presenziare in mancanza di una manifestazione inequivoca di volontà dell'imputato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. La questione sui vizi di motivazione relativi alla testimonianza del rivenditore non è stata definita nel merito, posto che il vizio procedurale ha determinato l'annullamento.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alla richiesta/assenza di discussione orale; utilizzata per descrivere il procedimento di deposito di memorie e richieste di discussione, ma non decisiva sul punto principale.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la sostituzione del difensore non comparso in udienza; il giudizio si è svolto "in presenza" su richiesta del difensore sostituto, mentre l'imputato risultava detenuto altrove.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiami normativi relativi ai limiti formali dei motivi di ricorso; utilizzato per delimitare l'ambito dei motivi ammessi in cassazione.
Sezioni Unite, sentenza n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Principio interpretativo applicato: l'assenza dell'imputato detenuto non equivale a rinuncia se il giudice è a conoscenza dell'impedimento e non risulta una manifestazione inequivoca di rinuncia; in tali casi incombe al giudice l'obbligo di attivare d'ufficio le misure necessarie per consentire la partecipazione.
Massime di principio
- Se il giudice è a conoscenza che l'imputato è detenuto altrove, la sua assenza non può essere considerata automaticamente come rinuncia: occorre una dichiarazione inequivoca dell'imputato per configurare rinuncia.
- Quando sussiste uno stato di detenzione, il giudice ha l'obbligo d'ufficio di adottare tutte le misure idonee (traduzione, trasferimento, videoconferenza, rinvio) per assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante; la mancata adozione di tali misure può determinare annullamento con rinvio.
- La mancanza di una registrazione motivata circa la volontà di rinuncia dell'imputato è un elemento decisivo: la documentazione in motivazione deve esplicitare se e come l'imputato abbia rinunciato a partecipare.
- I profili procedurali relativi alla partecipazione dell'imputato possono prevalere in cassazione rispetto a questioni di merito; un vizio procedurale significativo può impedire l'esame dei motivi sostanziali.
- Per la difesa è strategico chiedere e documentare tempestivamente al giudice le misure necessarie per la presenza del detenuto (es. istanza di traduzione, richiesta di collegamento da remoto, richiesta di rinvio) e far registrare espressamente qualsiasi rinuncia dell'imputato.
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