Cassazione Civile, Ordinanza n. 08006/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria per responsabilità professionale proposta da un cliente nei confronti della propria difensora, per avere quest'ultima omesso la tempestiva iscrizione a ruolo di una causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del relativo giudizio. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'avvocata e l'ha condannata al risarcimento del danno, rigettando altresì la domanda di manleva verso l'assicuratrice. Nel ricorso per cassazione l'avvocata ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per errata qualificazione della scrittura del 18 marzo 2006 come preliminare di cessione d'azienda e per la valutazione probabilistica dell'esito del giudizio non introdotto tempestivamente; 2) violazione di legge e motivazione carente sul nesso di causalità e sulla quantificazione del danno, sostenendo che non fosse dimostrato un pregiudizio concreto e attuale, né una perdita di chance; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per erroneo riparto dell'onere della prova, assumendo che il cliente non avesse provato nesso causale e danno; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e per l'erronea ripartizione degli oneri dimostrativi; 5) violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto della manleva dell'assicuratrice, lamentando l'omessa verifica dei presupposti della reticenza/dichiarazione inesatta dell'assicurata in sede di stipula della polizza.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi, ritenendo il ricorso inammissibile per grave carenza del requisito di contenuto-forma ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso, infatti, si limitava a riprodurre atti e conclusioni, senza offrire una sommaria ma completa ricostruzione dei fatti sostanziali e processuali, delle ragioni della decisione di primo grado e d'appello e delle specifiche difese delle parti. La Corte ha richiamato la funzione del requisito di autosufficienza e la giurisprudenza nazionale ed europea che ne conferma la legittimità. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alle spese in favore di entrambi i controricorrenti e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali; la mera trascrizione di atti e conclusioni non soddisfa il requisito e comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure formalmente prospettate come violazione di legge, nullità e vizio motivazionale non possono superare il preliminare vaglio di ammissibilità se il ricorso difetta del necessario contenuto espositivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova sul nesso causale e sul danno, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe la verifica l'inammissibilità del ricorso.
art. 346 c.p.c.
Citato con riferimento alla domanda di manleva reiterata in appello, poi rigettata dalla Corte territoriale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo sterile, ma uno strumento necessario per consentire alla Corte di comprendere immediatamente l'origine e l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le ragioni della decisione impugnata.
- La mera riproduzione degli atti processuali o delle conclusioni delle parti non basta: il ricorso deve offrire una sintesi autonoma e intelligibile dei fatti sostanziali e processuali, delle difese, delle decisioni di merito e dei motivi di censura.
- Se il ricorso non rende percepibile la vicenda processuale e sostanziale senza ricorrere alla lettura integrale degli atti, esso è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza apparente dei singoli motivi.
- La verifica della causalità e del danno nella responsabilità professionale dell'avvocato resta logicamente subordinata all'ammissibilità del ricorso: in mancanza di un adeguato quadro fattuale-processuale, la Corte non può valutare se la condotta omissiva abbia inciso sull'esito della lite o integrato una perdita di chance.
- La disciplina dei requisiti formali del ricorso per cassazione è compatibile con il diritto di difesa e con l'art. 6 CEDU quando è chiara, prevedibile e proporzionata alla funzione nomofilattica della Corte.
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