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Sentenza

Sentenza n. 7164/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari: 1) della delibera della Giunta Comunale del Comune di Fonte Nuova n. 78 del 26.11.2025, pubblicata in data 26.11.2025, (e del “Parere Tecnico” e del “Parere Contabile” ad essa allegati) con la quale, sul presupposto che detto Comune fosse “proprietario e gestore del parcheggio multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro”, è stato deliberato, tra l’altro, “1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe di sosta per il parcheggio pubblico multipiano comunale sito in Fonte Nuova, P.zza Aldo Moro, per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi come di seguito riportate: 0,50 centesimi ora dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato, ad esclusione del giorno della domenica e dei festivi in cui l’ingresso e l’utilizzo è gratuito; 2. Di stabilire che le tariffe entreranno in vigore dalla data di apertura e saranno esposte all’ingresso del parcheggio e presso i dispositivi automatici di pagamento. 3. (…). 4. Di demandare al Comando di polizia Locale, all’Ufficio Tecnico e al Servizio Finanziario l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’aggiornamento dei sistemi di pagamento elettronico, la segnaletica interna e la comunicazione informativa ai cittadini”; 2) dell’“Ordinanza Polizia Locale” del Comune di Fonte Nuova n. 219/2025 del 5.12.2025, avente ad oggetto la “Modifica provvisoria alla viabilità parcheggio multipiano in Piazza A. Moro”, con la quale in relazione a detto parcheggio è stato, tra l’altro, disposto che “a far data da martedì 09.12.2025, il parcheggio multipiano sito in Piazza Aldo Moro sarà temporaneamente fruibile gratuitamente con limite di tempo per la sosta” ed ha ordinato “L’istituzione della sosta per un tempo limitato mediante segnalazione, in modo chiaramente visibile, dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio”; 3) dell’“Ordinanza Polizia Locale” del Comune di Fonte Nuova n. 220/2025 del 6.12.2025 con la quale si è provveduto ad integrare la precedente Ordinanza n. 219/2025 prevendendo la fruibilità gratuita del parcheggio in questione “per la sosta con limite di tempo di n. 2 ore”; 4) della “Determina Dirigenziale Polizia Locale” n. 1343 dell’11.12.2025 con la quale: - è stato approvato “l’allegato schema di convenzione con l’Associazione A.I.S.P.A.T.S. - G.G.V, che composto da complessivi otto (otto) articoli oltre le premesse forma parte integrante e sostanziale del presente atto” [con il quale è stato affidato all’Associazione A.I.S.P.A.T.S. – G.G.V. “il servizio di salvaguardia e custodia del parcheggio multipiano pubblico, ubicato nel territorio del Comune di Fonte Nuova, sito in Piazzale Aldo Moro (…) in modo da consentire: - un servizio di custodia professionale svolto con serietà, cortesia e discrezione da personale qualificato”]; - è stato impegnato “per quanto citato in premessa la somma di € 12.000,00 (…)”; - si è dato atto “che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole (…)”, e dello schema di convenzione con l’Associazione a detta determina allegato.

Giustizia amministrativa202601592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale di approvazione delle tariffe di sosta, ordinanze della polizia locale sulla fruizione gratuita e a tempo del parcheggio e determina di affidamento del servizio di custodia a un'associazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva proposto una finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di un sistema integrato di parcheggi; la proposta era stata approvata e, con determinazione dirigenziale n. 292/2024, le era stata affidata in via diretta, sperimentale e temporanea, per sei mesi, la gestione del parcheggio multipiano. Dopo la chiusura del parcheggio, disposta nel settembre 2024 per un malfunzionamento dell'impianto antincendio, il Comune aveva adottato gli atti impugnati, assumendo di essere proprietario e gestore del parcheggio, disciplinandone le tariffe e la fruizione e affidando a un'associazione il servizio di custodia. La ricorrente ha dedotto: i) carenza o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di potere, violazione degli artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, imparzialità e adeguatezza, sostenendo che la gestione le fosse ancora affidata e fosse stata soltanto sospesa; ii) contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione del principio di coerenza amministrativa, sviamento e difetto di motivazione, assumendo che il Comune avesse illegittimamente riacquisito la gestione, senza esplicitare le ragioni di un'eventuale revoca dell'affidamento; iii) violazione del legittimo affidamento e degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 1 l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la determinazione n. 292/2024 avesse affidato la gestione soltanto per sei mesi, con decorrenza dall'11 maggio 2024 e scadenza l'11 novembre 2024. La nota comunale del 20 settembre 2024 non aveva sospeso l'efficacia dell'affidamento, ma si era limitata a chiedere la chiusura del parcheggio fino alla conclusione dei lavori necessari per risolvere il malfunzionamento dell'impianto antincendio. Inoltre, la stessa ricorrente aveva riconosciuto, in una missiva del 5 marzo 2025, che il servizio si era concluso per decorrenza del termine semestrale, chiedendo l'indizione della gara per la futura concessione; la successiva richiesta di ripristino formulata nell'ottobre 2025 non poteva far rivivere un rapporto già cessato, anche alla luce dei principi di buona fede contrattuale. Venuta meno la qualità di affidataria attuale, la ricorrente non era titolare di una posizione giuridicamente tutelabile rispetto alla gestione del parcheggio e tutte le censure, fondate su tale presupposto, sono state ritenute infondate. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.500 oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 193 d.lgs. 36/2023

    proposta di finanza di progetto

    È richiamato quale base normativa della proposta di project financing presentata dalla ricorrente; il giudice non ne ha tuttavia svolto una specifica interpretazione.

  • artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa, alla motivazione e agli obblighi istruttori e partecipativi; le censure sono state respinte perché fondate sull'erronea persistenza dell'affidamento.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    I principi di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali impediscono di considerare idonea a far rivivere un rapporto cessato una successiva richiesta incompatibile con il precedente riconoscimento della sua scadenza.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente in collegamento con la tutela dell'affidamento, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che il giudice ravvisasse una violazione.

Massime di principio

  • Un affidamento temporaneo della gestione di un servizio pubblico cessa alla scadenza del termine contrattualmente previsto, salvo un valido atto di proroga o rinnovo; la mera chiusura temporanea dell'impianto per ragioni di sicurezza non sospende né proroga il rapporto se l'atto adottato si limita a disporre la chiusura senza incidere sulla durata dell'affidamento.
  • La qualificazione di un rapporto amministrativo come ancora efficace deve essere valutata alla luce del contenuto dell'atto di affidamento e delle successive dichiarazioni della parte interessata; il riconoscimento espresso dell'avvenuta scadenza del rapporto è incompatibile con una successiva pretesa di ripristino del medesimo affidamento.
  • La successiva richiesta del privato non può far rivivere un rapporto contrattuale o concessorio già cessato per decorrenza del termine, anche in applicazione dei principi di correttezza e buona fede che governano l'esecuzione dei rapporti contrattuali.
  • Quando le censure contro nuovi atti amministrativi presuppongono la titolarità attuale di un affidamento ormai cessato, l'assenza di tale posizione giuridica rende infondate le doglianze fondate sulla pretesa permanenza del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaServizi sociali ed educativiDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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