Cassazione Penale, Ordinanza n. 01576/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione sottoscritta personalmente dall'imputato, pervenuta prima della decisione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ritenuta congrua. La pronuncia non affronta il merito dei motivi di ricorso né rivaluta la responsabilità penale già accertata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma relativa a reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Prima della decisione, tuttavia, è pervenuta una rinuncia all'impugnazione sottoscritta personalmente dall'imputato, che ha reso il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 589 c.p.p., come formalizzata dall'atto del difensore di fiducia e procuratore speciale. La Corte rileva dunque che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica i reati in materia di stupefacenti oggetto della sentenza impugnata, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 337 c.p.
Indica il reato contestato di resistenza a pubblico ufficiale, ma non viene scrutinato nel merito per la sopravvenuta rinuncia al ricorso.
art. 589 c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione, sottoscritta personalmente dall'imputato, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sez. U, n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244
Viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite a sostegno della validità della rinuncia formalizzata tramite atto del difensore di fiducia e procuratore speciale, purché sottoscritta personalmente dall'imputato.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente sottoscritta personalmente dall'imputato e ritualmente pervenuta, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza esame dei motivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, la Corte deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e può irrogare la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- Il giudice di legittimità, in presenza di rinuncia all'impugnazione, non entra nel merito dei reati contestati né delle censure sollevate con il ricorso.
- La formalizzazione della rinuncia tramite il difensore è rilevante solo se accompagnata dalla sottoscrizione personale dell'imputato, che assicura l'efficacia dell'atto abdicativo.
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