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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31947/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2005, un avviso di accertamento con riprese a IVA, IRES e IRAP nei confronti della società, contestando maggiori componenti positivi di reddito connessi a trasferimenti immobiliari. La CTR aveva annullato l'avviso limitatamente a tali riprese, ritenendo che, dopo l'abrogazione della regola del valore normale OMI per le verifiche sui trasferimenti immobiliari, la sola metodologia basata sui valori OMI non potesse sorreggere l'accertamento senza ulteriori e concreti elementi probatori. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 41-bis d.P.R. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non si era fondato soltanto sul valore OMI ma su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione dell'art. 109 TUIR, perché la CTR avrebbe anticipato la contabilizzazione degli oneri di costruzione ex lege Bucalossi al momento del rilascio delle autorizzazioni, anziché rinviarla all'anno in cui l'importo era divenuto definitivo, nel caso concreto il 2005.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a censurare un preteso vizio motivazionale per mancata considerazione di elementi indiziari; inoltre è stato ritenuto carente di specificità per mancata trascrizione o indicazione adeguata delle circostanze fattuali invocate e della loro deduzione nei precedenti gradi di giudizio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che i costi di costruzione ex art. 3 l. 10/1977 sono imputabili per competenza nell'esercizio in cui vengono rilasciati i titoli abilitativi, essendo oggettivamente determinabili sulla base dei parametri fissati dall'art. 6 della stessa legge; la successiva riduzione del quantum non sposta il costo all'esercizio della rideterminazione, ma può al più dare luogo a una procedura di rimborso e, correlativamente, alla rilevazione di una plusvalenza nell'anno di imposta corrispondente. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura dell'Agenzia, pur formulata come violazione di legge, è stata riqualificata dalla Corte come diretta a sollevare in realtà un vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo dell'Agenzia è stato ritenuto sostanzialmente riconducibile a tale vizio, ma inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato giudicato privo di specificità perché non trascriveva o indicava adeguatamente le circostanze fattuali e la loro collocazione nei gradi di merito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Agenzia quale base del metodo accertativo; la Corte non entra nel merito della sua violazione per l'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dall'Agenzia quale ulteriore norma a sostegno dell'accertamento; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall'Agenzia in tema di IVA; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dall'Agenzia in tema di riparto dell'onere probatorio; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del motivo principale.

  • art. 109 TUIR

    La Corte ha affermato che, per il principio di competenza, i costi di costruzione ex lege Bucalossi vanno imputati nell'esercizio in cui sono rilasciati i titoli abilitativi, se oggettivamente determinabili.

  • art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato come norma previgente corrispondente all'art. 109 TUIR, nel ribadire il criterio di imputazione per competenza.

  • art. 3 l. n. 10 del 1977

    "La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione"

    La Corte la utilizza per affermare che il costo di costruzione è collegato sin dall'origine al rilascio del titolo edilizio.

  • art. 6 l. n. 10 del 1977

    Richiamato come disposizione che fissa i parametri oggettivi per la determinazione del costo di costruzione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una censura formalmente prospettata come violazione di legge ma diretta in concreto a contestare la valutazione degli indizi o la mancata considerazione di fatti decisivi va ricondotta al vizio motivazionale; se manca la necessaria specificità e la puntuale indicazione degli atti e delle circostanze rilevanti, il motivo è inammissibile.
  • Ai fini dell'accertamento tributario fondato su presunzioni, il ricorrente che sostenga l'esistenza di ulteriori elementi presuntivi deve indicarli con precisione e dimostrare dove siano stati introdotti nel processo, non essendo sufficiente una generica deduzione nel giudizio di legittimità.
  • In tema di reddito d'impresa, i costi sono imputabili per competenza nell'esercizio in cui sorge il relativo titolo giuridico, purché il loro esistenza e ammontare siano oggettivamente determinabili; la successiva riduzione del costo non sposta l'imputazione all'esercizio della rideterminazione, ma può dare luogo a rimborso o a rettifiche fiscali conseguenti.
  • La riduzione successiva di un costo già determinabile non trasforma il criterio di competenza in criterio di cassa e non consente di differire la deduzione al momento della definitiva quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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