Sentenza n. 680/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Brescia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 21 marzo 2025, comunicato il 15 aprile 2025, con cui la Questura di Brescia aveva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 13 aprile 2021. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato che la copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo non era stata asseverata, in violazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, delle regole tecnico-operative richiamate. Con ordinanza collegiale del 16 aprile 2026 il ricorrente era stato quindi onerato di regolarizzare la procura entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il termine non è stato rispettato; il deposito effettuato il 6 maggio 2026 consisteva in un mero foliario, privo dell’atto da regolarizzare. Il difensore del ricorrente non è inoltre comparso all’udienza camerale del 13 maggio 2026, sicché non sono state fornite giustificazioni. La parte aveva altresì depositato un’istanza di fissazione dell’udienza camerale invece della prescritta istanza di fissazione dell’udienza pubblica, ma tale irregolarità è stata ritenuta non ostativa alla decisione, essendo stata già depositata un’equipollente istanza di prelievo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile nella motivazione, ritenendo non adempiuto nel termine perentorio l’ordine di regolarizzazione della procura alle liti. Nel dispositivo, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non esamina nel merito la legittimità della revoca del permesso di soggiorno. L’irregolarità relativa all’istanza di fissazione dell’udienza pubblica non ha impedito la definizione della controversia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
la copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita dal ricorrente su supporto cartaceo non risulta asseverata
Richiede il rispetto delle formalità previste per la copia informatica della procura alle liti; la violazione ha imposto la regolarizzazione processuale.
art. 44, comma 2, c.p.a.
il difensore della parte ricorrente dovrà procedere alla conseguente regolarizzazione ... nel termine perentorio di quindici giorni
La regolarizzazione dell'atto processuale deve essere effettuata entro il termine perentorio assegnato dal giudice; l'omesso adempimento ha impedito la prosecuzione del giudizio.
art. 71, comma 1, c.p.a.
istanza di fissazione dell’udienza pubblica
Prevede il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza pubblica; nel caso concreto, l'erroneo deposito dell'istanza camerale non ha precluso la decisione perché era già presente un'equipollente istanza di prelievo.
Massime di principio
- La mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, della copia informatica non asseverata della procura alle liti impedisce la prosecuzione del giudizio e determina una definizione in rito, senza esame del merito della domanda.
- Il deposito di un mero foliario, privo dell'atto processuale oggetto dell'ordine di regolarizzazione, non costituisce adempimento dell'ordine giudiziale di regolarizzazione della procura alle liti.
- L'erroneo deposito di un'istanza di fissazione dell'udienza camerale, anziché dell'istanza di fissazione dell'udienza pubblica, non preclude la definizione della controversia quando dagli atti risulti già depositata un'istanza di prelievo ritenuta equipollente.
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