Sentenza n. 362/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la delibera del Direttore generale dell’ASReM n. -OMISSIS-, con la quale è stata indetta nuova procedura avente a oggetto “avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al conferimento dell'incarico quinquennale di direttore struttura complessa direzione medica di presidio ospedaliero - plesso ospedaliero di -OMISSIS-”; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto; 3) la nota ASReM prot. n. -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione sanitaria, disattendendo le risultanze di cui alla procedura comparativa già svolta (in forza di delibera del Direttore generale n. -OMISSIS-), ha disposto il conferimento dell’incarico di sostituzione, ex art. 25, comma 3 CCNL Dirigenza Area Sanità 2019-2021, di Direttore di Struttura complessa (SC) nella Direzione medica del Presidio ospedaliero (P.O.) di -OMISSIS-, alla dott.ssa -OMISSIS-, Dirigente medico della disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero, con contestuale nomina del dott. -OMISSIS-, Dirigente medico della disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero, presso la SC Direzione medica del P.O. “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con decorrenza dal 15.06.2026, e contestuale riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio da parte di ASReM, per gli spostamenti presso il P.O. di -OMISSIS- per lo svolgimento delle suindicate funzioni, come previsto dall’art. 2 che disciplina la mobilità d’ufficio di cui al regolamento approvato con D.D.G. n. 46/2011; 4) la comunicazione ASReM in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Direttore generale ASReM, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, con la quale l’Amministrazione ha rigettato la richiesta del ricorrente di rispettare la graduatoria approvata con delibera del Direttore generale ASReM n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, nonché gli atti di conferimento di incarichi temporanei a dirigenti estranei alla graduatoria e il diniego della richiesta di scorrimento
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente medico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato nella procedura comparativa precedentemente indetta dall’ASReM e primo degli idonei dopo la nomina della vincitrice, ha impugnato la decisione dell’Azienda di non utilizzare la graduatoria vigente a seguito delle dimissioni della vincitrice durante il periodo di prova. L’Amministrazione aveva invece conferito incarichi temporanei ad altri dirigenti e indetto una nuova procedura selettiva per il medesimo incarico, respingendo la richiesta del ricorrente di procedere allo scorrimento. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 15 e 17 della legge n. 487/1994, dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, della lex specialis della precedente procedura, degli artt. 3, 7, 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; il difetto assoluto di motivazione; la violazione delle garanzie partecipative; l’illogicità, la contraddittorietà, l’errore di fatto e di diritto e lo sviamento. L’ASReM ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza breve ex art. 60 c.p.a. e ha distinto le diverse fattispecie. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali temporanei alla dott.ssa e al dott. controinteressati, ritenendoli atti gestionali del datore di lavoro pubblico, non atti di macro-organizzazione, e quindi devoluti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con possibilità di traslatio judicii. Ha invece riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulla delibera di indizione della nuova procedura, perché la scelta tra scorrimento della graduatoria vigente e nuova selezione costituisce esercizio di potere organizzativo autoritativo e incide su una posizione di interesse legittimo. La procedura precedente aveva natura selettivo-comparativa, poiché prevedeva valutazione dei titoli e del colloquio, attribuzione di punteggi, formazione di una graduatoria e nomina del candidato con il miglior punteggio; l’Amministrazione era pertanto vincolata alle relative risultanze. Il ricorso è stato accolto quanto alla nuova procedura: pur non sussistendo un obbligo assoluto di scorrimento, la scelta di indire una nuova selezione per lo stesso identico profilo richiedeva una motivazione congrua e adeguata. La delibera impugnata si limitava a rilevare che il posto era divenuto vacante per le dimissioni della precedente titolare, senza spiegare perché non fosse utilizzata la graduatoria ancora vigente. Il TAR ha ravvisato anche uno sviamento, considerando la condotta complessiva dell’Amministrazione orientata a evitare il ricorrente senza esplicitare ragioni di interesse pubblico. La delibera di indizione della nuova procedura è stata quindi annullata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione della domanda cautelare e previa comunicazione alle parti.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Devolve al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; il TAR lo ha applicato agli incarichi temporanei conferiti ai dirigenti controinteressati, qualificandoli come atti gestionali.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici; il TAR lo ha ritenuto applicabile alla contestazione della scelta organizzativa di indire una nuova selezione invece di utilizzare una graduatoria vigente.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992
Nel quadro della procedura considerata, impone una valutazione comparativa secondo criteri preventivi e la formazione di una graduatoria, con nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
art. 20, comma 1, legge n. 118/2022
Ha modificato l’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, incidendo sulla disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari e sulla qualificazione delle relative procedure.
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
Prevede limiti temporali e quantitativi all’utilizzo delle graduatorie; il TAR ha ritenuto che, anche ipotizzandone l’applicazione analogica alla procedura, tali limiti non avrebbero impedito l’assunzione del primo idoneo nel caso concreto.
art. 35, comma 5-sexies, d.lgs. n. 165/2001
La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'Amministrazione titolare individua… candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'Amministrazione procedente
È richiamato quale disciplina della modalità di scorrimento delle graduatorie mediante individuazione nominativa degli idonei in ordine di graduatoria.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; la sua violazione è stata ravvisata perché la delibera non spiegava la preferenza per una nuova selezione rispetto allo scorrimento della graduatoria vigente.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente con riferimento all’esercizio dell’autotutela, senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente con riferimento all’annullamento d’ufficio, senza autonoma statuizione specifica nel dispositivo.
art. 1 l. n. 241/1990
È stato richiamato in relazione ai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, valorizzati dal TAR nella preferenza tendenziale per l’utilizzo razionale di una graduatoria valida.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono stati utilizzati come parametro della necessità di motivare la scelta di indire una nuova procedura invece di utilizzare una graduatoria vigente.
art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025, convertito nella legge n. 69/2025
È richiamato per la disciplina della verifica dell’avvenuta immissione in servizio dei vincitori delle graduatorie vigenti prima dell’avvio di nuove procedure concorsuali, salve comprovate esigenze organizzative non temporanee adeguatamente motivate.
art. 4, comma 3, lett. a), d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate
È richiamato per evidenziare il rilievo dell’utilizzo delle graduatorie vigenti e della motivazione delle esigenze organizzative che giustificano nuove procedure.
art. 25, comma 3, CCNL Dirigenza Area Sanità 2019-2021
Costituisce la base contrattuale degli incarichi temporanei di sostituzione conferiti ai dirigenti controinteressati; tali atti sono stati ritenuti devoluti al giudice ordinario.
art. 5, comma 5, CCNL Area Sanità 2022-2024
È richiamato nella delibera impugnata in relazione all’esonero dal preavviso per le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova dopo il decorso della metà del periodo.
Massime di principio
- La controversia relativa al conferimento o alla revoca di un incarico dirigenziale sanitario mediante atto gestionale del datore di lavoro pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria; rientra invece nella giurisdizione amministrativa la contestazione della scelta autoritativa di indire una nuova procedura selettiva o di non utilizzare una graduatoria vigente, quando tale scelta incide su una posizione di interesse legittimo.
- La scelta tra scorrimento di una graduatoria vigente e indizione di una nuova procedura selettiva non è soggetta a un obbligo assoluto di scorrimento, ma, quando la nuova procedura riguarda lo stesso identico profilo professionale della graduatoria ancora efficace, l’amministrazione deve motivare in modo congruo e adeguato le ragioni organizzative e di interesse pubblico della nuova selezione.
- Quando l’avviso pubblico prevede valutazione comparativa dei titoli e dei colloqui, attribuzione di punteggi, formazione di una graduatoria e nomina del candidato con il miglior punteggio, la procedura ha natura selettivo-concorsuale e l’amministrazione è vincolata alle risultanze della graduatoria.
- L’indizione di una nuova selezione per coprire un posto già oggetto di una procedura comparativa, senza spiegare perché non si proceda allo scorrimento della graduatoria vigente, viola l’obbligo di motivazione e i principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.
- La scelta di eludere il candidato collocato utilmente in una graduatoria mediante incarichi temporanei a terzi e una nuova procedura, in assenza di esplicitate ragioni di interesse pubblico, può integrare sviamento dalla causa tipica del potere organizzativo.
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