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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38151/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere irrogata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capo 9). Il primo motivo dedotto dal difensore lamentava errata qualificazione della condotta e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria (sosteneva che i fatti rilevati — incontri del 20 e 25 aprile 2022 e la borsa «semi gonfia» — non bastassero a configurare lo spaccio e che, in mancanza di un riferimento ponderale, si sarebbe dovuto applicare l'art. 73, comma 5). Il secondo motivo censurava la violazione delle norme sulla misura cautelare (artt. 273, 274 e 275 c.p.p.), in particolare la sproporzione e inadeguatezza della custodia carceraria rispetto alle esigenze cautelari, tenuto conto del tempus commissi delicti, della precedente esecuzione degli arresti domiciliari senza rilievi e della possibile applicazione della continuazione con la pena già inflitta per altro episodio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché costituisce mera richiesta di riconsiderazione del valutazione di merito: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni, videosorveglianza (riprese del 20 e 25 aprile 2022 con busta "semi gonfia") e della successiva flagranza del 18 maggio 2022 (1 kg di marijuana) nonché delle annotazioni sull'agenda sequestrata presso il capo dell'associazione. Sul secondo motivo la Cassazione l'ha invece accolto: il Tribunale del riesame ha errato nella valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura, omettendo di esaminare la rilevante circostanza difensiva (l'osservanza degli arresti domiciliari precedenti senza rilievi) e senza operare la prognosi sulla possibile applicazione della continuazione ai fini del computo della pena ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Messina per nuovo giudizio in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato quale riferimento alla partecipazione ai reati (concorso). La Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma nella motivazione resa.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in connessione con il concorso di persone nel reato; citato come norma collegata agli addebiti penali riportati nell'imputazione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto congrua l'applicazione di tale norma nel caso, in quanto la gravità indiziaria risultava sostenuta da videosorveglianza, intercettazioni, flagranza e annotazioni di spaccio nell'agenda del capo dell'organizzazione.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990

    È la disposizione che disciplina ipotesi con quantità minori (rilevanti per la qualificazione). La Corte ha ritenuto la censura sull'applicazione del comma 5 manifestamente infondata, alla luce dei quantitativi accertati e delle annotazioni sull'agenda.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma procedurale sulle esigenze della misura cautelare (contenente i presupposti per le misure). Usata come criterio di legittimità delle ragioni cautelari valutate dal Tribunale.

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina le misure cautelari personali e i loro presupposti; richiamata dalla difesa e valutata dalla Corte nel quadro del sindacato sulla proporzionalità.

  • art. 275 c.p.p.

    Contiene limiti per l'applicazione delle misure cautelari in relazione alla pena edittale; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei criteri ivi previsti.

  • art. 275, comma 2-bis c.p.p.

    La Corte chiarisce che, ai fini del computo della pena concretamente irrogabile ai fini cautelari, devono essere considerati gli aumenti di pena derivanti dal cumulo material e giuridico per tutti i reati cui si riferisce la misura (quindi la prognosi sulla continuazione incide sul calcolo dei limiti di pena).

  • art. 278 c.p.p.

    Norma che disciplina la determinazione dei limiti edittali astratti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte precisa che tale disposizione riguarda i limiti astratti e non esclude che, ai fini di cui all'art. 275 comma 2-bis, si valutino gli aumenti di pena conseguenti alla continuazione.

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma che regola la competenza per il nuovo giudizio sul riesame delle misure cautelari; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina competente ai sensi di questa norma per un nuovo giudizio sulla proporzionalità/adeguatezza della misura.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è una sede per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto: le censure che si riducono a una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Per la legittimità della custodia cautelare devono essere adeguatamente motivate sia la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) sia la scelta della misura più grave rispetto a misure alternative; l'omesso esame di circostanze difensive rilevanti può portare all'annullamento.
  • Ai fini della verifica della proporzionalità della misura cautelare, il giudice del riesame deve considerare la concretezza e l'attualità del pericolo e anche il comportamento successivo dell'indagato (es. rispetto di misure precedenti), se dedotto e potenzialmente decisivo.
  • Nel calcolo della pena concretamente irrogabile ai fini dei limiti per l'applicazione delle misure cautelari occorre tener conto, ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, degli aumenti conseguenti al cumulo/continuazione tra reati; il Tribunale deve formulare una prognosi sull'eventuale applicabilità della continuazione.
  • Se il giudice del riesame trascura di esaminare memorie difensive contenenti elementi potenzialmente decisivi (es. osservanza di misure cautelari precedenti senza rilievi), la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.

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