Cassazione Penale, Ordinanza n. 25869/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità penale delle imputate per tentato furto aggravato in concorso. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due persone, già condannate in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Roma che le aveva ritenute responsabili del delitto di tentato furto aggravato in concorso. Con l'unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte di merito avrebbe errato nel negare la lieve offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, e comunque manifestamente infondato, osservando che i criteri dell'art. 131-bis c.p. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e che basta la valutazione negativa di uno solo di essi per escluderla; nel caso concreto, la professionalità delle modalità del borseggio giustificava il diniego.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, per il riconoscimento, una valutazione complessiva positiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo; la valutazione negativa anche di uno solo di tali criteri basta a precluderne l'applicazione.
art. 625 c.p.
Norma richiamata solo implicitamente attraverso la contestazione di furto aggravato; la sentenza non ne sviluppa il contenuto.
art. 56 c.p.
Norma richiamata implicitamente dalla qualificazione del fatto come tentato furto; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 624 c.p.
Norma richiamata implicitamente dalla contestazione di furto; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese in appello, quando la motivazione della sentenza di merito sia puntuale e congrua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone un giudizio complessivo positivo su tutti i criteri indicati dalla norma per il riconoscimento; il diniego può essere legittimamente fondato sulla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta denotino una significativa professionalità o intensità offensiva, incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente resta condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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