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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00867/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato l'istanza di differimento facoltativo della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, avanzata per gravi patologie psichiatriche del detenuto (disturbo borderline della personalità grave con tossicodipendenza). Il ricorso deduceva, in particolare, che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente relazioni ASL che attestavano l'impossibilita di gestire il paziente in regime detentivo e il serio pericolo per la sua incolumità a causa di gesti autolesivi; inoltre si sosteneva che era stata formulata anche una istanza ai sensi dell'art.146 c.p. per la impossibilità di fronteggiare la patologia in carcere. Il Tribunale, invece, aveva ritenuto insufficienti i requisiti sanitari: dalle relazioni recenti risultava assenza di imminente pericolo di vita, possibile gestione in ambiente carcerario con costante monitoraggio, e sussistevano indicatori di pericolosità sociale (condanne, circa 25 illeciti disciplinari, possesso di telefono cellulare).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto una valutazione completa e aggiornata delle condizioni di salute, richiamando e motivando sulle relazioni sanitarie più recenti che indicavano l'assenza di pericolo di vita imminente e la fattibilità della gestione in regime carcerario. Ha osservato che il ricorso si fondava in gran parte su documentazione antecedente alle relazioni esaminate dal Tribunale e che non era stata formulata in modo chiaro una richiesta di differimento obbligatorio ex art.146 c.p. Inoltre la Corte ha richiamato che la presenza di indici di pericolosità sociale, ai sensi dell'art.147, quarto comma, c.p., costituisce un ostativo al differimento facoltativo. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha disposto l'omissione delle generalità per la tutela dei dati sanitari ai sensi dell'art.52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Regola il differimento facoltativo della pena per gravi infermità fisiche; la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale che richiede gravità oggettiva della malattia (rischio di vita ravvicinato o impossibilità di cure efficaci in carcere) o condizioni tali da rendere l'espiazione inumano. Inoltre il quarto comma considera la pericolosità sociale come elemento ostativo.

  • art. 146 cod. pen.

    Norma sul differimento obbligatorio per infermità psichica che renda il soggetto incapace di intendere e di volere; la Corte osserva che l'istanza va formulata espressamente e che l'esclusione dei presupposti per il differimento facoltativo rende, in sostanza, obbligata l'esclusione del differimento obbligatorio salvo specifiche richieste e prove.

  • art. 11 ordinamento penitenziario

    Richiamato come riferimento alla possibilità di ricovero in luoghi esterni di cura; la Corte valuta se le cure necessarie siano praticabili anche mediante ricovero esterno ai sensi di tale norma.

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    Principio costituzionale che impone che la pena sia orientata alla rieducazione e che non si eserciti in modo contrario al senso di umanità; utilizzato per bilanciare esigenze di esecuzione con tutela della salute del detenuto.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute come diritto fondamentale; richiamata per valutare se la detenzione comporti una compromissione inaccettabile del diritto alla salute.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali sensibili; la Corte dispone l'omissione delle generalità e altri dati identificativi relativi alle condizioni di salute del ricorrente.

Massime di principio

  • Il differimento facoltativo per gravi infermità richiede una valutazione rigorosa e concreta: non basta una diagnosi generica, occorre accertare gravità, rischio di vita ravvicinato o l'impossibilità di fornire le cure necessarie in carcere.
  • Il tribunale di sorveglianza deve esaminare le relazioni sanitarie aggiornate e le concrete condizioni di cura e monitoraggio disponibili nell'istituto penitenziario o tramite ricovero esterno; decisioni fondate su rapporti recenti hanno forte valore motivazionale.
  • La presenza di indicatori di pericolosità sociale (pregressi reati, comportamenti disciplinari reiterati, possesso di oggetti vietati) può costituire ostativo al differimento facoltativo ai sensi dell'art.147, quarto comma.
  • Documentazione sanitaria antecedente a relazioni più recenti può risultare insufficiente se il giudice di merito ha valutato rapporti aggiornati che attestano la gestibilità della patologia in carcere.
  • Se si intende chiedere il differimento obbligatorio ex art.146 c.p. è opportuno formularlo espressamente e produrre idonea prova dell'incapacità di intendere e volere o dell'impossibilità assoluta di cura in regime detentivo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione la valutazione di merito su elementi di fatto e di prova (es. completezza e attualità delle relazioni mediche, analisi della pericolosità sociale) è rimessa al giudice del merito e richiede censure fondate per ottenere accoglimento.

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