Cassazione Civile, Sentenza n. 22009/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009 per mancato riconoscimento della ruralità di alcune unità immobiliari. La Cooperativa deduceva che risultava negli atti catastali l'annotazione di ruralità (o erano state presentate domande per ottenerla) e che, per effetto delle norme successive (ius superveniens), tale annotazione e/o le domande avrebbero dovuto produrre effetti retroattivi; censurava altresì carenze di motivazione dell'avviso e contestava la valutazione della tardività della domanda inviata tramite raccomandata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso relativo alla revocazione (R.G. 16586/2022). Quanto al ricorso principale (R.G. 6690/2021) ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo, il quarto e il quinto motivo, cassando la sentenza impugnata (n. 879/2020) e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna per nuovo esame conforme ai principi di diritto stabiliti. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale. Ha disposto condanne alle spese per la parte soccombente nelle singole impugnazioni e richiamato l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater
art. 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater
Prevedeva la procedura di domanda di variazione del classamento catastale per riconoscere la ruralità; la Corte ricorda l'evoluzione normativa che ha trasformato la procedura originaria in meccanismo basato sull'annotazione catastale
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis
Ha abrogato/inciso sulle precedenti disposizioni e previsto che le domande presentate producano il riconoscimento della ruralità tramite annotazione, con disciplina attuativa demandata a decreto ministeriale
d.m. 26 luglio 2012
artt. 1, 2 e 4 (in particolare art. 2, comma 2 e comma 3, art. 1 comma 2)
Regolamenta la procedura di inserimento negli atti catastali della specifica annotazione di ruralità; stabilisce modalità di presentazione e che per le sole annotazioni (non per nuovi classamenti) è prevista apposita richiesta; stabilisce che la data di spedizione (raccomandata/PEC/fax) fa fede ai fini di tempestività
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter
Stabilisce l'effetto retroattivo dell'annotazione/della domanda: l'annotazione/variazione produce effetti a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda
d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis
Precedente disciplina che qualificava come non fabbricati le unità con requisiti di ruralità; la Corte ricorda l'originaria impostazione e la sua evoluzione normativa
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
art. 2, comma 1, lett. a)
Norma sull'esenzione ICI per fabbricati rurali; la Corte applica il principio che la rilevanza per l'esenzione è collegata al dato catastale
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9
Definisce i requisiti di ruralità; la Corte conferma che il riconoscimento ai fini fiscali si verifica tramite le emergenze catastali/annotazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiama la possibilità, nelle vicende di cassazione, dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nella misura già versata per il ricorso incidente
d.m. n. 701/1994 e r.d.l. n. 652/1939 (procedura DOCFA)
r.d.l. n. 652/1939; d.m. n. 701/1994
Disciplina la procedura DOCFA per la dichiarazione catastale quando è necessario un nuovo classamento e rendita; la Corte distingue tra procedura DOCFA (per nuovo classamento) e semplice richiesta/annotazione per la ruralità
art. 360 cod. proc. civ.; art. 112 cod. proc. civ.; art. 335 e art. 274 cod. proc. civ.; art. 395 cod. proc. civ.
art. 360 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 335 c.p.c.; art. 274 c.p.c.; art. 395 c.p.c.
Norme processuali richiamate per i motivi di cassazione, la riunione dei ricorsi e i criteri di revocazione/errore di fatto e nullità per omesso esame
Massime di principio
- Il riconoscimento fiscale della ruralità si fonda sul dato oggettivo catastale: l'annotazione specifica della ruralità negli atti catastali è l'elemento decisivo e può sostituire la necessità di una variazione formale del classamento (es. in D/10) per il riconoscimento ai fini ICI/IMU, in linea con la disciplina successiva al 2011.
- Le domande presentate per il riconoscimento della ruralità e l'annotazione catastale possono avere efficacia retroattiva (di norma dal quinto anno antecedente alla presentazione) se la procedura normativa è stata correttamente eseguita (d.l. 102/2013, art. 2, comma 5-ter).
- La tempestività di una domanda inviata mediante raccomandata, fax o PEC si valuta in base alla data di spedizione/trasmissione (fa fede la data di spedizione o dell'attestato di trasmissione), per cui una domanda inviata nei termini ma acquisita dall'ufficio in data successiva può essere considerata valida.
- L'atto di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria; non è necessario che l'ente espliciti tutte le ragioni giuridiche relative al diniego di un'esenzione, essendo onere del contribuente dedurre e provare la sussistenza dell'esenzione.
- Se l'annotazione catastale attestante la ruralità risulta agli atti, l'ente impositore che intende disconoscerne gli effetti dovrebbe impugnare/esercitare specifica attività sul provvedimento catastale; l'annotazione costituisce un provvedimento impugnabile che incide sul regime impositivo.
- In giudizio di cassazione la Corte può correggere, in diritto, la motivazione del giudice di merito purché la correzione non richieda nuovi accertamenti di fatto; quando il vizio è di interpretazione giuridica della normativa sulla ruralità la Corte può determinare il principio di diritto e rinviare per nuovo esame.
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