Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12789/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la doglianza sulla prescrizione perché il termine estintivo non era ancora maturato alla data della decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, aggravata dalla recidiva. L'unico motivo deduceva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, trattandosi di reato punito con pena massima di sei anni e commesso il 22 ottobre 2012, il termine base di prescrizione era di nove anni ai sensi dell'art. 157 c.p., aumentato di un ulteriore mezzo per effetto dell'interruzione ex art. 161, comma 2, c.p., con maturazione della prescrizione solo il 22 aprile 2026. È stato inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla irrilevanza, ai fini della prescrizione, del limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 6, c.p. per la qualificazione della recidiva di cui ai commi 2 e 4.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    La recidiva contestata e ritenuta incide sul calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione va determinato in base alla pena massima edittale del reato, secondo parametri oggettivi.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    L'interruzione della prescrizione comporta l'aumento del termine massimo nella misura di un mezzo.

  • art. 99, sesto comma, c.p.

    Il limite all'aumento di pena non rileva ai fini della qualificazione della recidiva né incide sui termini di prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione della prescrizione è manifestamente infondata se, alla data della decisione, il termine estintivo non risulta ancora maturato alla luce del corretto computo del tempo necessario a prescrivere, comprensivo degli eventuali aumenti per interruzione.
  • Ai fini della prescrizione, la recidiva contestata e ritenuta può incidere sul termine di prescrizione secondo la disciplina degli artt. 157 e 161 c.p., senza che rilevi il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 6, c.p. per la qualificazione della recidiva.
  • Il calcolo della prescrizione deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, generali e astratti, tenendo conto della pena edittale massima del reato, della recidiva ritenuta e degli eventuali atti interruttivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nei limiti indicati dal giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.