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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9470/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata applicata la pena concordata per il reato previsto dagli artt. 81, comma 1, 590-bis in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 c.p. (lesioni personali stradali gravi) e disposta la sospensione della patente di guida per 9 mesi. Il motivo di ricorso denunciava la carenza di motivazione circa la durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), ritenuta dal ricorrente sproporzionata rispetto alla fattispecie; il ricorrente lamentava che il giudice si era limitato ad affermare che la misura si reputava "congrua" senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui è ammissibile la cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., avverso la sentenza di patteggiamento che ometta o erroneamente applichi sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369/2019). Tuttavia, ha precisato che, in materia di sospensione della patente stabilita con patteggiamento, il giudice deve motivare solo quando la misura si discosti dal minimo edittale; quando la misura coincide con il minimo o è molto prossima ad esso (o comunque sotto la media edittale), è sufficiente la motivazione implicita. Nel caso concreto la sospensione di 9 mesi risultava al di sotto della media edittale per il reato contestato, per cui l'onere motivazionale è ritenuto assolto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; qui è la norma procedurale che consente la definizione mediante applicazione della pena concordata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; interpretata in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite come ammesso il ricorso contro patteggiamento per omissione/erronea applicazione di sanzioni amministrative.

  • artt. 81, comma 1; 590-bis; 583, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Indicano il titolo di reato (lesioni personali stradali gravi) e la partecipazione/concorso di persone; la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è collegata alla fattispecie contravvenzionale/penale contestata.

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Rv. 279349 - 01)

    Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento che censuri l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative.

  • Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 (Rv. 279635 - 02)

    Principio secondo cui, in tema di sospensione della patente disposta con patteggiamento, il giudice deve motivare esplicitamente la misura solo quando questa si discosti dal minimo edittale; se la misura coincide col minimo o è molto vicina a esso (o comunque al di sotto della media edittale), è sufficiente una motivazione implicita.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile quando si censuri l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
  • La motivazione sulla durata della sospensione della patente imposta con patteggiamento è richiesta in modo più stringente solo se la misura si discosta dal minimo edittale; misure pari o molto prossime al minimo possono essere ritenute adeguatamente motivate anche in via implicita.
  • Per contestare con successo la durata della sanzione accessoria è utile dimostrare che la misura è manifestamente sproporzionata rispetto ai parametri edittali o che il Giudice non ha considerato elementi probatori rilevanti o circostanze aggravanti/attenuanti determinanti.
  • Quando la sanzione è quantitativamente al di sotto della media edittale, il rimedio esperibile è più debole: il ricorrente deve provare un effettivo vizio motivazionale o un errore di diritto, non la mera preferenza su una diversa quantificazione.
  • In fase di impugnazione è importante citare la giurisprudenza di legittimità pertinente (Sezioni Unite e sezioni impegnate) e illustrare in modo preciso il parametro edittale e la distanza della misura applicata rispetto a detto parametro.

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