Cassazione Civile, Ordinanza n. 19749/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia origina da un contratto di leasing stipulato nel 2008 per un'imbarcazione, con clausola di indicizzazione dei canoni che richiamava il tasso Libor CHF 3 mesi e il cambio CHF/EUR. L'utilizzatore ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di indicizzazione, sostenendo: a) che si trattasse di un'operazione assimilabile a derivati, priva di causa e dei requisiti formali del TUF; b) che fosse immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c.; c) che fosse comunque nulla per indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 1346 c.c. per impossibilità di determinare l'incidenza finanziaria della clausola sull'equilibrio contrattuale. Ha inoltre dedotto di avere comunicato la volontà di riscattare il bene e di avere pagato il prezzo di riscatto, chiedendo la restituzione di quanto versato in corso di rapporto in applicazione della clausola. La concedente, resistendo, ha contestato la nullità e ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di due fatture relative al rischio cambio, oltre ai canoni maturati fino al trasferimento della proprietà e ad altre spese. Il Tribunale ha dichiarato nulla la clausola di indicizzazione per carenza di meritevolezza e ha accolto solo in parte la riconvenzionale per alcune spese. La Corte d'appello, dopo la sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite n. 5657/2023, ha escluso la natura finanziaria del leasing indicizzato e l'immeritevolezza ex art. 1322 c.c., ma ha confermato la nullità per indeterminatezza della clausola ex art. 1346 c.c., ritenendo inscindibilmente collegate la componente Libor e quella di rischio cambio; ha quindi respinto le domande riconvenzionali della concedente sui canoni/rischio cambio e sui canoni successivi alla scadenza, ritenendo legittimamente esercitata l'opzione di riscatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i cinque motivi di ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'interpretazione della domanda e sulla pretesa motivazione apparente, osservando che la Corte d'appello aveva chiaramente qualificato la clausola di indicizzazione come un unicum funzionale tra Libor e rischio cambio e che la motivazione superava il minimo costituzionale. Ha inoltre ritenuto infondate le censure di violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 1346 c.c., richiamando il proprio precedente secondo cui la clausola di rischio cambio opera solo dopo il calcolo dell'adeguamento Libor e ne dipende funzionalmente. È stata respinta anche la doglianza relativa alle fatture per rischio cambio, perché la nullità della clausola comportava la non debenza delle somme richieste. È stato dichiarato inammissibile il quinto motivo, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla lettera della concedente del 15 febbraio 2018 che invitava al riscatto e dimostrava la mancata considerazione dell'utilizzatore come inadempiente. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
immeritevolezza della causa
La Corte d'appello aveva inizialmente valorizzato la clausola di indicizzazione come non meritevole; la Cassazione ricorda però che tale profilo è stato superato dalle Sezioni Unite n. 5657/2023, che hanno escluso l'immeritevolezza del leasing indicizzato come contratto di investimento finanziario.
art. 1346 c.c.
indeterminatezza o indeterminabilità
La nullità della clausola è stata confermata perché il meccanismo contrattuale non consentiva una determinazione univoca dei canoni periodici, essendo indissolubilmente collegati il criterio Libor e il rischio cambio.
art. 1362 c.c.
Il ricorrente lo invoca per censurare l'interpretazione della domanda e della clausola; la Corte afferma che l'interpretazione del giudice di merito è corretta e non sindacabile nel merito, salvo errori motivazionali o violazione dell'art. 112 c.p.c., qui non dedotta in modo pertinente.
art. 1363 c.c.
La Corte ritiene che le clausole contrattuali D) e L) vadano lette in modo sistematico come un unico meccanismo di indicizzazione, da cui deriva l'indeterminabilità dell'intero assetto.
art. 1365 c.c.
La doglianza che invocava l'interpretazione esemplificativa è stata ritenuta infondata, poiché non dimostrava un effettivo scostamento del giudice di merito dai criteri legali.
art. 1366 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato: la Corte non ravvisa contrasto con la buona fede nell'interpretazione data dal giudice di merito.
art. 1367 c.c.
Invocato per sostenere un'interpretazione conservativa del contratto; la Corte ritiene la censura non decisiva e non idonea a scalfire la ratio della decisione.
art. 1371 c.c.
Richiamato solo nel quinto motivo, ma la censura è ritenuta non pertinente alla ratio della sentenza impugnata.
art. 1591 c.c.
Invocato per sostenere la debenza dei canoni dopo la scadenza del contratto fino alla riconsegna; la Corte non ne fa applicazione, ritenendo legittimo l'esercizio dell'opzione e insussistente il diritto ai canoni richiesti.
art. 1220 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla mora dell'utilizzatore; la Corte non accoglie la tesi perché la ratio della decisione esclude la debenza delle somme post-scadenza nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi sull'inadempimento dell'utilizzatore al pagamento di spese e imposte; la Corte ritiene la censura non decisiva rispetto alla ratio della decisione.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte afferma che la non debenza delle fatture discende dalla nullità della clausola, non da un profilo di responsabilità contrattuale per inadempimento.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione apparente; la Corte esclude la violazione, ritenendo la motivazione del giudice d'appello sufficientemente chiara e completa.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è ritenuta non apparente e quindi conforme al requisito costituzionale del provvedimento motivato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte esamina e respinge le censure, salvo il quinto motivo dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
art. 112 c.p.c.
La Corte osserva che il problema del chiesto e pronunciato non era stato specificamente dedotto, e quindi non poteva trasformare la censura sull'interpretazione della domanda in un error in procedendo.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel leasing indicizzato, la clausola di adeguamento al tasso di cambio può essere valutata unitariamente con il meccanismo di indicizzazione al tasso di riferimento quando le due previsioni operano in funzione reciproca e concorrono a determinare il canone finale.
- La nullità per indeterminatezza o indeterminabilità sussiste quando il testo contrattuale non consente di ricostruire in modo univoco il criterio di calcolo del canone, né il momento e i parametri necessari per la sua determinazione.
- In sede di legittimità, l'interpretazione della domanda e delle clausole contrattuali è normalmente riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita mediante una mera diversa lettura del testo, salvo che si denunci specificamente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o una motivazione sotto il minimo costituzionale.
- La censura di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico seguito; non basta una motivazione sintetica se essa consente comunque di comprendere la ratio decidendi.
- Chi contesta una sentenza per violazione dei canoni ermeneutici deve indicare puntualmente quale regola sia stata violata e in quale modo il giudice se ne sia discostato; diversamente, la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione.
- La declaratoria di nullità della clausola che regola l'indicizzazione comporta la non debenza delle somme richieste in applicazione di quella clausola, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento fondata sul medesimo meccanismo contrattuale.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con una delle rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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