Cassazione Penale, Sentenza n. 47734/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Lucca del 08/04/2022. Il ricorrente ha poi depositato il 1° ottobre 2022 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, determinando la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la rinuncia depositata dal ricorrente. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando la Corte Cost., sent. n. 186/2000), lo ha condannato al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Provvedimento pronunciato il 27 ottobre 2022.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità del gravame ai sensi della norma indicata.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, per esonerare il ricorrente dalla condanna alla Cassa delle ammende, occorrono elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso porta di regola all'inammissibilità dello stesso: il procedimento di impugnazione si estingue per volontà del ricorrente.
- L'inammissibilità per rinuncia comporta conseguenze economiche: il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In mancanza di elementi che escludano la colpa (secondo Corte Cost. 186/2000), il giudice può altresì imporre una somma a favore della Cassa delle ammende; l'importo è determinato equitativamente dal giudice.
- Prima di depositare una rinuncia conviene valutare le conseguenze economiche e raccogliere eventuali elementi che dimostrino l'assenza di colpa (ad es. motivi oggettivi, errori altrui, impossibilità non imputabile), per evitare la sanzione alla Cassa delle ammende.
- Se si intende non proseguire, considerare alternative procedurali (accordi, rinunce motivate) e consulenza legale per limitare oneri e rischi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →