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Sentenza

Sentenza n. 3885/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - dell’Avviso prot. 8538 dell’08.05.2025 dell’USR Piemonte con il quale sono stati pubblicati i punteggi minimi per l’ammissione alla prova orale del Concorso ordinario 2024 per la scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di Concorso A057 Tecnica della danza Classica per la Regione Lombardia (PNRR2) nella parte in cui non risulta ammessa la ricorrente per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio stabilito dal Bando di punti n. 86, - degli art. 7 e 8 del Bando approvato con Decreto Prot. 3059 del 10.12.2024 (PNNR2) nella parte in cui non prevede una soglia minima numerica di ammissione alle prove orali; - del decreto dell’USR Lombardia n. 11805 del 30.06.2025 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per classe di concorso A057 per la regione Lombardia nella parte in cui non è inserita la ricorrente; - e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente, nonché degli eventuali atti successivi e conclusivi della procedura concorsuale e per l’effetto accertare il diritto della ricorrente all’ammissione alla prova orale.

Giustizia amministrativa202502715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando del concorso ordinario 2024 per la classe A057, avviso sui punteggi minimi di ammissione alla prova orale e graduatoria definitiva, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso ordinario 2024 per la classe di concorso A057 nella Regione Lombardia, ha impugnato il bando nella parte in cui prevedeva l’ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, subordinatamente al conseguimento del punteggio minimo di 70/100, nonché gli atti applicativi e la graduatoria definitiva. Pur avendo conseguito 84/100 alla prova scritta, non è stata ammessa perché il punteggio minimo risultante per l’ammissione era pari a 86. Ha dedotto l’irrazionalità e l’illogicità della soglia numerica di ammissione alla prova orale. Il Ministero ha eccepito la tardività dell’impugnazione del bando e, in subordine, l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia in favore del TAR Lazio, sostenendo che il bando è un atto dell’autorità centrale con efficacia nazionale. La ricorrente ha sostenuto la competenza del TAR Lombardia, in quanto la lesione si sarebbe concretizzata nella mancata ammissione al concorso destinato alla Regione Lombardia.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, senza esaminare le ulteriori questioni di rito e di merito, compresa la legittimità della soglia minima numerica. Il Collegio ha rilevato che il ricorso investe anche le clausole del bando concorsuale relative alla soglia di ammissione alla prova orale. Trattandosi di un atto dell’autorità centrale avente efficacia non limitata alla Lombardia ma estesa all’intero territorio nazionale, la competenza è attratta dal TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dal peso che l’impugnazione del bando assume nell’economia complessiva del ricorso. La competenza del TAR periferico non è stata ritenuta prevalente per il solo fatto che la lesione concreta si è manifestata nella mancata ammissione a una procedura riferita alla Regione Lombardia. Il Collegio ha inoltre precisato che, essendo la declaratoria pronunciata all’esito del giudizio di merito, essa deve assumere la forma della sentenza e non dell’ordinanza. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3

    La declaratoria di incompetenza pronunciata all’esito del giudizio di merito deve essere resa con sentenza; l’ordinanza è prevista per i casi di rilievo dell’incompetenza in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla competenza. La causa può essere riassunta davanti al giudice competente entro il termine perentorio previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, insieme ad atti con efficacia territoriale limitata, viene impugnato un atto di un’autorità centrale avente efficacia estesa all’intero territorio nazionale, la controversia è attratta nella competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma.
  • Lo spostamento della competenza territoriale in favore del TAR Lazio deriva dalla sola impugnazione di un atto dell’autorità centrale con efficacia nazionale e non dipende dalla maggiore o minore rilevanza che tale impugnazione assume nell’economia complessiva del ricorso.
  • La circostanza che la lesione concreta si sia verificata nell’ambito territoriale di un TAR periferico non prevale sulla competenza del TAR Lazio quando il ricorso investe anche clausole di un bando nazionale, il cui eventuale annullamento produrrebbe effetti sull’intero territorio nazionale.
  • La declaratoria di incompetenza pronunciata all’esito del giudizio di merito deve essere adottata con sentenza, mentre l’ordinanza è prevista per le ipotesi di decisione sulla competenza in sede cautelare o nella camera di consiglio destinata alla pronuncia immediata sulla competenza.
  • A seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, la causa può essere riassunta davanti al TAR competente entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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