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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8399/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia del Senisi contestava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo in concorso. Sono stati svolti due motivi: 1) vizio di motivazione e errore di diritto per mancata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, atteso il significativo intervallo temporale (fatto del 11.5.2020 vs misura adottata il 7.10.2021); 2) contraddittorietà e travisamento degli atti per avere ritenuto la detenzione dell'arma ancora attuale nonostante l'esito negativo della perquisizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse adeguatamente motivato sia la concretezza sia l'attualità del pericolo di reiterazione, evidenziando: la natura potenzialmente permanente del reato e l'assenza di elementi che dimostrassero la cessazione della detenzione dell'arma; le intercettazioni dalle quali emergeva che l'arma era stata consegnata ad altri e che gli indagati avevano concordato di nasconderla; la contiguità a circuiti criminali e altre risultanze investigative indicative della vocazione criminale dell'indagato; la sua attuale detenzione per altra causa (reati gravi, con condanna in primo grado). Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'esito negativo della perquisizione non smentiva né scalfiva la plausibilità delle prove che indicavano la necessità della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice dell'appello contro le misure cautelari: il Tribunale, investito ex art. 310, ha riesaminato e disposto gli arresti domiciliari.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento alla soglia di gravïtà degli indizi richiesta per l'applicazione di misure cautelari: la Corte ha ritenuto superata la soglia in ragione della piattaforma indiziaria complessiva.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari e sui criteri per la valutazione del pericolo di reiterazione: la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato correttamente sia la gravità del fatto sia le modalità e circostanze concrete per ritenere sussistente il pericolo.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivazione dedotta nel ricorso (erronea applicazione della legge). La Corte ha ritenuto tale censura infondata per mancata critica adeguata nella ricostruzione degli argomenti del Tribunale.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione dedotta nel ricorso (contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto che non emergesse contraddittorietà né travisamento degli atti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione di euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma eccezionale che autorizza la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; il processo si è svolto senza discussione orale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Norma esecutiva sulle formalità di cancelleria cui il provvedimento viene affidato per gli adempimenti successivi.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare una misura cautelare per pericolo di reiterazione è necessario motivare sia la concretezza sia l'attualità del pericolo: il giudice deve valutare non solo la gravità astratta del reato ma le modalità concrete del fatto e le circostanze personali dell'indagato.
  • La mera distanza temporale tra la condotta e l'adozione della misura non esclude automaticamente l'attualità del pericolo; occorre verificare se vi siano elementi che dimostrino la cessazione del pericolo (es. rinuncia, impossibilità di reiterare, sequestro dell'arma), altrimenti la persistenza del rischio può essere ritenuta plausibile.
  • L'esito negativo di una perquisizione non è necessariamente decisivo: se vi sono intercettazioni o altri elementi indiziari che indicano che l'arma è stata nascosta o affidata ad altri, il giudice può legittimamente ritenere che la detenzione illegale sia tuttora esistente.
  • La valutazione cautelare può tenere conto anche di risultanze investigative non direttamente attribuite all'indagato (contiguità a circuiti criminali, comportamento associativo, precedenti penali) purché tali elementi siano adeguatamente motivati e pertinenti al rischio concreto di reiterazione.
  • In cassazione le censure sui profili di motivazione richiedono un'analisi critica circostanziata: l'assenza di una sviluppata critica argomentativa nel ricorso può determinarne l'inammissibilità e l'importo di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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