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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 431/2024, pubblicata in data 27/8/2024, pronunciata nel procedimento n. 730/2024 r.g.;

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 431/2024, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione a un giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 431/2024, regolarmente notificata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alla quota delle spese di giudizio. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nelle more, due ricorrenti hanno ricevuto le somme dovute; per tali posizioni è stata chiesta e dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie all'esecuzione o alla spettanza delle somme.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle due ricorrenti che avevano ottenuto il pagamento nelle more. Per gli altri ricorrenti ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per l'esecuzione e il potere di adottare gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazioni di mutui o prestiti. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di giudizio a favore del difensore antistatario; la condanna è stata disposta anche per il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell'azione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro il termine assegnato.
  • Il pagamento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente al creditore integralmente soddisfatto, senza escludere la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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