Sentenza n. 6542/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto n. -OMISSIS- riportante data di emissione (non certa) del 22 luglio 2025, pubblicato in data 30 luglio 2025 sul Registro elettronico della scuola; - nonché di tutti gli atti preliminari e prodromici, nonché quelli consequenziali, con cui il Liceo Ginnasio Statale “-OMISSIS-”, in persona della Dirigente pro tempore, ha decretato “la studentessa -OMISSIS- non scrutinabile per effetto del superamento del tetto massimo delle assenze nell’a.s. 2024/25, confermando la determinazione assunta in sede di scrutinio del 13 giugno 2025” così concludendo: “La studentessa -OMISSIS-, pertanto, non è ammessa alla classe quinta per l’a.s. 2025/2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto scolastico che ha dichiarato la studentessa non scrutinabile per il superamento del tetto massimo delle assenze e, conseguentemente, non ammessa alla classe quinta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa ha impugnato il decreto scolastico, di data non certa indicata come 22 luglio 2025 e pubblicato il 30 luglio 2025 nel registro elettronico, nonché gli atti preliminari, prodromici e consequenziali, con cui il liceo aveva confermato la determinazione assunta nello scrutinio del 13 giugno 2025, dichiarandola non scrutinabile per il superamento del limite massimo di assenze nell'anno scolastico 2024/2025 e non ammessa alla classe quinta nell'anno scolastico 2025/2026. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso dell'udienza pubblica del 18 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. Il TAR ha accolto tale richiesta processuale e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità degli atti scolastici impugnati. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha instaurato: il giudice non può pronunciarsi sul merito quando, prima della decisione, la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, prima della decisione di merito, viene meno l'interesse della parte alla pronuncia richiesta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, resa prima della decisione di merito, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; pertanto, il giudice non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il ricorrente abbia dichiarato di non volerla più coltivare per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta una valutazione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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