Sentenza n. 395/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Prefetto di Latina, prot. n. 0037770 del 26 maggio 2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Comune di Fondi del 15 aprile 2025 con il quale è stata respinta la domanda di immigrazione anagrafica presso il medesimo Comune;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego comunale di iscrizione anagrafica
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Latina che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro il diniego del Comune di Fondi alla domanda di immigrazione anagrafica. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione della sua efficacia, sostenendo che la posizione lesa fosse un interesse legittimo derivante dall'esercizio del potere amministrativo. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la controversia riguardava l'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando la domanda come inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e precedenti conformi, ha affermato che le controversie sull'iscrizione e sulla cancellazione dai registri anagrafici riguardano diritti soggettivi, poiché l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è vincolata e i presupposti dell'iscrizione sono rigidamente predeterminati dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa. La medesima conclusione vale quando l'impugnazione riguarda il decreto prefettizio che decide il ricorso gerarchico contro il diniego comunale, poiché anche l'attività prefettizia di vigilanza resta vincolata. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 223/1989
Decreto del Prefetto che abbia deciso il ricorso gerarchico avverso gli atti dell'amministrazione comunale in materia di variazione anagrafica
La disposizione disciplina il ricorso gerarchico in materia anagrafica, senza modificare la natura di diritto soggettivo della posizione controversa né spostare la giurisdizione al giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La causa può essere riproposta entro il termine e con gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative all'iscrizione o alla cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché incidono su diritti soggettivi e non su interessi legittimi.
- L'attività dell'ufficiale d'anagrafe in materia di iscrizione e cancellazione è vincolata: i presupposti sono rigidamente predeterminati da norme di relazione e non è riconosciuto alcun margine di discrezionalità amministrativa.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando viene impugnato il provvedimento del Prefetto che decide il ricorso gerarchico contro il diniego comunale di variazione o iscrizione anagrafica, poiché l'attività prefettizia di vigilanza conserva natura vincolata.
- Il giudice amministrativo che rileva il difetto di giurisdizione deve indicare la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario entro il termine e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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